Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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aeroportuali solo se tali impianti o eventuali ampliamenti sono previsti in una scheda di coordinamento PSIA o se il relativo coordinamento PSIA è giunto a una fase avanzata29.

Per tali ragioni non è stato possibile delimitare presso l’aeroporto di Zurigo una zona riservata volta a mantenere libero da futuri ostacoli all’aviazione il corridoio di avvicinamento della pista 28. Inoltre, i giudici hanno ritenuto che non sia possibile assicurarsi sin dall’inizio del processo di pianificazione lo spazio occorrente per un futuro impianto aeroportuale, in particolare per un coordinamento PSIA. Finché la pianificazione settoriale non è stata portata a termine o non si trova in fase avanzata, i terreni rivendicati per un impianto aeroportuale non possono essere esclusi da progetti di costruzione che potrebbero pregiudicare la realizzazione di tale impianto. Tuttavia, nella decisione del 9 luglio 2009 il TF ha stabilito che non è necessario attendere la scheda di coordinamento PSIA prima di delimitare una zona riservata.

Inoltre, secondo le disposizioni attualmente in vigore in merito alle zone riservate, queste ultime non hanno un effetto preclusivo a partire dal momento del deposito pubblico, contrariamente a quanto avviene invece per il piano delle zone di sicurezza. Ne consegue che durante il periodo che intercorre tra il deposito pubblico e l’emanazione della decisione che approva la zona riservata potrebbero essere realizzati nell’area in questione edifici e impianti contrari allo scopo della zona riservata. Per evitare che ciò succeda, l’effetto preclusivo deve valere già a partire dal suo deposito pubblico, analogamente a quanto avviene per le zone di sicurezza.

Nuova regolamentazione proposta e motivazioni

Rivedendo nella LNA il campo d’applicazione della zona riservata si vuole evitare che mentre una procedura di coordinamento PSIA è in corso intervengano, in un aeroporto o nelle sue vicinanze, pianificazioni o costruzioni che renderebbero impossibile o eccessivamente difficile il coordinamento PSIA e lo sviluppo dell’aeroporto. Inoltre, si introduce la possibilità di delimitare zone riservate anche per gli impianti di sicurezza aerea. Infine, la revisione parziale della LNA qui presentata istituisce e precisa la procedura per la delimitazione delle zone riservate (consultazione, pubblicazione, deposito pubblico e possibilità di presentare opposizione) e i requisiti dell’effetto preclusivo.

Servizi della sicurezza aerea: delega a fornitori esteri

Situazione iniziale

Nella sua posizione di monopolista prevista dalla legge, Skyguide è autorizzata dal diritto in vigore, a determinate condizioni, a delegare servizi della sicurezza aerea a fornitori esteri. Attualmente ricorre a questa possibilità per la fornitura transfrontaliera di servizi della sicurezza aerea da e per i Paesi limitrofi (in particolare Francia, Germania e Italia), il cui contenuto e la cui portata sono disciplinati da accordi internazionali. A tal fine, il Consiglio federale è autorizzato a regolamentare mediante accordi internazionali la cooperazione tra i fornitori di servizi della sicurezza aerea (art. 3a cpv. 1 lett. c e cpv. 3 LNA). La fornitura transfrontaliera di servizi della sicurezza aerea si fonda anche sulle disposizioni concernenti il Cielo unico europeo (Single European Sky, SES), in particolare il regolamento (CE) n. 550/200430, ripreso dalla Svizzera nel quadro dell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE.

La LNA pone già restrizioni severe alla delega di servizi della sicurezza aerea a fornitori esteri: l’articolo 40b capoversi 3 e 4 LNA stabilisce che tale collaborazione non deve comportare limiti intollerabili per il servizio della sicurezza aerea in Svizzera. Inoltre, vieta di delegare la fornitura di servizi di sicurezza aerea d’importanza nazionale così come l’infrastruttura tecnica ed edile e il personale necessari a tali servizi. È il Consiglio federale che stabilisce quali limitazioni vanno considerate intollerabili e quali servizi

29 Decisioni dell’8 ago. 2008 del TAF (procedura A-7633/2007) e del 9 lug. 2009 del TF (procedura 1C_442/2008).

30 Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («Regolamento sulla fornitura di servizi»), nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del n. 5 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo. 9 / 68 COO.2207.111.4.4719319