Progetto

Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 19 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

e IV del regolamento (UE) 2024/1103; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un ap-

parecchio per il riscaldamento d’ambiente locale conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato V numero 3 del regolamento (UE) 2024/1103.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale con una potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/11868 si applica quanto segue:

a. l’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2015/1186.

8 Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) 2010/30 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2017/254, GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1.