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Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 19 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 4.1 (art. 10, 11 e 12)

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

N. 2.2

Abrogato

N. 5.1

5.1 Chi pubblicizza automobili nuove, autofurgoni nuovi e trattori a sella leggeri

nuovi negli stampati e nei media elettronici visivi con l'indicazione di una variante di motorizzazione, di altre caratteristiche tecniche o di un prezzo deve riportare per la variante di modello pubblicizzata le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO2 secondo il numero 2.1. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.

N. 5.4

5.4 Se la dimensione minima della rappresentazione grafica (15 x 20 mm) occupa

più del 10 per cento della superficie pubblicitaria, è possibile rinviare alle indicazioni e al grafico inserendo un codice QR o indicando un indirizzo Internet. Le indicazioni e la rappresentazione grafica devono apparire direttamente quando il codice QR viene scansionato o l’indirizzo Internet è consultato.

N. 6.1

6.1 Le automobili nuove, gli autofurgoni nuovi o i trattori a sella leggeri nuovi

che vengono commercializzati o ceduti mediante annunci di vendita negli stampati e nei media visivi ed elettronici devono riportare le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO2 secondo il numero 2.1. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.

N. 7.4

Concerne soltanto il testo francese