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Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 19 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 1.18 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente
locale per uso domestico con una potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale con una potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento pari o inferiore a 300 kW.
1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui
all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/11037.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento
(UE) 2024/1103.
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1 pos-
sono essere commercializzati e ceduti solo se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3, 6 e 7 e all’allegato II del regolamento (UE) 2024/1103.
2.2 Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al nu-
mero 1, ad eccezione degli asciugasalviette e dei riscaldamenti per i banchi delle chiese, possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2024/1103 non è inferiore al 49,5 per cento.
2.3 Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale a incande-
scenza a vista di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2024/1103 non è inferiore al 51,5 per cento.
3 Procedura di valutazione della conformità
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli appa-
recchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati III
7 Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, versione secondo GU L 2024/1103 del 19.4.2024.