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Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 19 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 1.21 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete
N. 2.1-2.3
2.1 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al nu-
mero 1, ad eccezione dei refrigeratori per bevande, degli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati, possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera a, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k del regolamento (UE) 2019/2024.
2.2 I refrigeratori per bevande, gli armadi frigoriferi da supermercato verticali e
combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera b, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k del regolamento (UE) 2019/2024.
2.3 A partire del 1° settembre 2023 gli apparecchi di refrigerazione con funzione
di vendita diretta di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera b, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k del regolamento (UE) 2019/2024.
N. 5
5 Disposizioni transitorie
Abrogato