Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine

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n. 3.1.1.1). Si Ë quindi valutata l’opportunità di disciplinare il divieto di simboli nazionalsocialisti nel CP13. Partendo dal presupposto che i beni giuridici protetti sono gli stessi di quelli di cui all’articolo 261bisCP, la nuova disposizione potrebbe essere concepita come un'estensione di questo articolo ad esempio sotto forma di un nuovo capoverso o di una nuova disposizione del titolo dodicesimo CP (Dei crimini o dei delitti contro la tranquillit‡ pubblica)14. Il Consiglio federale aveva optato per quest’ultima alternativa nel quadro del suo avamprogetto di modifica dell’articolo 261terCP, che faceva parte dei lavori legislativi, rimasti senza esito, volti ad attuare la mozione 04.3224 della CAG-N Rendere punibile l’impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale (rapporto del Consiglio federale del 30 giugno 2010 sullo stralcio della mozione 04.3224 della CAG-N del 29 aprile 200415). All’epoca i partecipanti alla consultazione avevano sottolineato i seguenti quattro problemi:

• violazione del principio di determinatezza: la norma penale non Ë abbastanza chiara, spetta al legislatore definire i limiti di punibilit‡ e non al giudice;

• difficoltà nell’applicazione: la norma proposta Ë molto difficile, se non addirittura impossibile da applicare, perchÈ formulata in termini troppo vaghi;

• inadeguatezza del diritto penale: la prevenzione Ë molto pi˘ efficace della repressione per risolvere problemi sociali, perchÈ come Ë noto le misure repressive si adottano solo dopo la manifestazione del problema;

• assenza di un’urgente necessit‡ di intervenire: non vi Ë una necessit‡ imperativa di legiferare o di recuperare terreno nei confronti degli Stati dell’UE.

Il semplice utilizzo o la semplice diffusione di un simbolo nazionalsocialista (razzista, inneggiante alla violenza ed estremista) in pubblico non costituisce un’effettiva minaccia o violazione dei beni giuridici. Si tratta di un reato di pericolo astratto. Per questo motivo, l'estensione dell'articolo 261bisnon rappresenta un’alternativa adeguata gi‡ solo nell’ottica del bene giuridico protetto. Il bene giuridico della dignit‡

13 Va inoltre notato che una modifica del CP renderebbe necessaria anche una modifica del CPM.

14 Articolo 261ter AP-CP e art. 171d AP-CPM Utilizzazione e diffusione di simboli del nazionalsocialismo 1. Chiunque utilizza, mostra, porta o diffonde pubblicamente simboli nazionalsocialisti oppure loro varianti quali bandiere, distintivi, emblemi, slogan o forme di saluto, oppure oggetti che raffigurano o contengono tali simboli o loro varianti, quali scritti, registrazioni sonore e visive o immagini, Ë punito con la multa. 2. Gli oggetti sono confiscati. 3. I numeri 1 e 2 non si applicano se i simboli o gli oggetti sono utilizzati, diffusi, portati e mostrati per scopi religiosi, educativi, culturali e artistici, storici, giornalistici o scientifici.

15 FF 2010 4263