Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine
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all’attuazione di un divieto esaustivo dei simboli razzisti, inneggianti alla violenza ed estremisti. Per tutti questi motivi, ha deciso di sostenere la mozione della CAG-S 23.4318 che chiede di vietare tutti i simboli razzisti, inneggianti alla violenza ed estremisti, ma accoglierebbe con esplicito favore se il Consiglio federale vietasse in primo luogo i simboli collegati al Terzo Reich7.
Esiste un ampio consenso sociale e politico sul fatto che i simboli nazionalsocialisti non devono trovare posto nello spazio pubblico. Il Consiglio federale e il Parlamento non vogliono pi˘ aspettare per vietare i simboli del nazionalsocialismo. Nel diritto penale, il principio dell’uguaglianza giuridica non obbliga il legislatore ad assoggettare alla legge tutti i simboli nazionalsocialisti, razzisti, inneggianti alla violenza ed estremisti; tale principio Ë sempre ´soloª frammentario. Deve tuttavia essere garantito per poter sussumere casi analoghi sotto la stessa fattispecie. I simboli del nazionalsocialismo rappresentano infatti un sottoinsieme dei simboli razzisti, inneggianti alla violenza ed estremisti. L'attuazione di un divieto dei simboli del nazionalsocialismo non delegittima la punibilit‡ di simboli razzisti, inneggianti alla violenza ed estremisti.
All’atto di legiferare, è necessario se non addirittura indispensabile stabilire priorità, soprattutto quando la necessit‡ di intervenire Ë urgente. L'esperienza raccolta con i lavori legislativi in vista di un divieto dei simboli del nazionalsocialismo potr‡ essere utile per la seconda e pi˘ complessa fase di attuazione e funger‡ da base per l’attuazione integrale della mozione.
1.3 Obiettivo del divieto dei simboli del nazionalsocialismo
Nella maggior parte delle situazioni, il vigente diritto federale e cantonale offre mezzi sufficienti per impedire l'utilizzo di simboli nazionalsocialisti (razzisti, inneggianti alla violenza ed estremisti). La loro efficacia dipende considerevolmente dall’utilizzo che ne fanno le autorit‡ che applicano il diritto e, in particolare, il Tribunale federale8. Permangono tuttavia situazioni non punibili secondo il diritto attuale.
L’articolo 261bisdel Codice penale9 (CP) non punisce l’utilizzo e la diffusione in pubblico di simboli nazionalsocialisti (razzisti, estremisti o inneggianti alla violenza)10 che:
1. non sono volti a propagare un’ideologia (art. 261biscpv. 2 CP a contrario);
2. non ledono la dignit‡ umana e non discreditano o discriminano una persona o
un gruppo di persone (art. 261biscpv. 4 CP a contrario).
7 Cfr. comunicato stampa della CAG-N del 23 febbraio 2024 consultabile al seguente indirizzo: www.parlament.ch > Servizi > Notizie.
8 Rapporto UFG 2022, n. 7.
9 RS 311
10 I reati commessi nell’ambito della sfera privata non rientrano nell’articolo 261bis CP. A seconda delle circostanze possono tuttavia entrare in considerazione altre fattispecie penali (p. es. quelle di cui agli art. 173 segg. CP).