Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine

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• la procedura della multa disciplinare accresce inoltre l’efficacia della norma (perchÈ Ë possibile sanzionare il fatto in modo relativamente immediato);

• infine, una legge speciale permette di attuare in modo pi˘ coerente la precisazione dei simboli proibiti attraverso un eventuale catalogo in un’ordinanza esecutiva (v. n. 1.5.1.3). Le precisazioni attraverso un'ordinanza sono relativamente frequenti nel diritto penale accessorio, ma estranee al diritto penale fondamentale. L’inserimento di un simile catalogo sarebbe inoltre vantaggioso se non addirittura necessario in vista dell'attuazione della seconda tappa della mozione della CAG-S 23.4318, che mira a vietare i simboli razzisti, inneggianti alla violenza ed estremisti.

1.5.1.3 Ulteriore alternativa: ordinanza aggiuntiva in sostituzione (a comple-

mento) della legge

L’alternativa menzionata al capitolo 1.5.1.2, ovvero l’emanazione di un’ordinanza contenente l’elenco dei simboli vietati, è una soluzione che puÚ essere presa in considerazione. Trattandosi del divieto di simboli nazionalsocialisti, non Ë tuttavia necessaria, perchÈ Ë dato un ampio consenso su quali sono i principali simboli del nazionalsocialismo (n. 4.2.1). Potrebbe per contro essere necessaria per la seconda tappa dell’attuazione della mozione (divieto di simboli razzisti, inneggianti alla violenza ed estremisti), perchÈ – come sottolineato dal rapporto dell'UFG – i simboli che rientrano nel divieto esaustivo sono numerosi e difficili da definire. Tuttavia, ciÚ non preclude la possibilit‡ di vietare, in una prima tappa, determinati simboli senza ordinanza aggiuntiva e, in una seconda tappa, quando si tratter‡ di integrare la legge speciale con altri simboli razzisti, inneggianti alla violenza ed estremisti, di emanare un’ordinanza aggiuntiva ´soloª per i citati simboli (regolarmente aggiornabile). Potrebbe trattarsi di un'ordinanza dipendente (basata sulla legge) in sostituzione (a complemento) della legge, semprechÈ quest’ultima preveda una corrispondente delega di competenza. Di solito, siffatte ordinanze sono emanate per integrare la legge quando il legislatore non vuole o non puÚ disciplinare direttamente determinate questioni, ad esempio perchÈ si tratta di questioni tecniche o perchÈ si vuole dare al Governo la possibilit‡ di tenere conto rapidamente delle mutate circostanze17. In linea di principio siffatte ordinanze sono emanate dal Consiglio federale o dal Parlamento, rette da una legge speciale (o da un eventuale nuovo articolo nel CP) e destinate alle autorit‡ incaricate dell’applicazione della legge e ai cittadini18. Infine, l’ordinanza servirebbe a precisare la legge (precisazione del catalogo dei simboli).

1.5.1.4 Alternative scartate (LMSI; diritto cantonale di polizia)

Inserire un divieto di simboli nella LMSI sarebbe inopportuno, perchÈ nÈ gli obiettivi della LMSI nÈ le minacce che si vogliono scongiurare con le misure di polizia previste rientrano nell'ambito di applicazione previsto dal divieto di simboli nazionalsocialisti

17 Tschannen /M¸ller /Kern, pag. 118, con ulteriori rinvii.

18 Un simile approccio sarebbe tuttavia insolito.