Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine
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umana sarebbe infatti colpito solo indirettamente (ossia ´soloª messo in pericolo, ma non violato), poichÈ il comportamento punibile consiste «solo» nell’esporre un simbolo in uno spazio pubblico, senza alcun’altra intenzione (a differenza dell'art. 261bisCP, che richiede l'intenzione di discriminare, cioË di violare la dignit‡ umana di una persona o di un gruppo di persone). Nell’ottica del bene giuridico protetto, sarebbe per contro del tutto ipotizzabile inserire un nuovo articolo 261ter nel titolo dodicesimo del CP ´Dei crimini o dei delitti contro la tranquillit‡ pubblicaª, ma a tale soluzione ostano la minore gravit‡ del reato e la conseguente configurazione della fattispecie come contravvenzione. Infine, l'inserimento della nuova norma nel CP esclude l’applicazione della procedura della multa disciplinare, con la conseguenza che il trattamento di questi casi spetterebbe ai pubblici ministeri e ai tribunali, il che graverebbe sul sistema giudiziario, gi‡ sovraccarico.
1.5.1.2 In una legge speciale
Numerosi fattori depongono a favore dell’attuazione in una legge speciale:
• nel caso di una nuova norma, all’atto di definire la gravit‡ del reato occorre tenere
conto del fatto che il divieto di simboli nazionalsocialisti non Ë legato al divieto di determinate associazioni (come Ë il caso in Germania); considerata la minore gravit‡ del reato, occorre configurare il divieto come fattispecie contravvenzionale;
• considerati i beni giuridici in questione, l'attuazione in una legge separata Ë pi˘
ovvia e più «semplice» rispetto all’inserimento di un nuovo articolo sotto un titolo del CP (v. n. 1.5.1.1);
• una legge separata puÚ fornire il quadro giusto per l'ampio catalogo di eccezioni al
divieto. Simili disposizioni derogatorie sono insolite nel CP, anche perchÈ le infrazioni contro norme del diritto penale fondamentale costituiscono normalmente violazioni gravi della legge giustificate da interessi privati soltanto in situazioni molto limitate di grande urgenza temporale e materiale. Ne consegue che l’elenco di eccezioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 AP-LDSN, volto a definire l'utilizzo non punibile di simboli del nazionalsocialismo in pubblico, si colloca meglio in una legge a sÈ stante piuttosto che nel CP;
• la possibilit‡ di stabilire eccezioni e di definirle nella legge consente di circoscri-
vere con precisione il comportamento vietato, contribuendo cosÏ alla comprensibilit‡ e alla determinatezza della norma;
• contrariamente al CP, una legge a sÈ stante consente d’introdurre la procedura
della multa disciplinare, la quale appare opportuna alla luce della minore gravit‡ del reato16;
16 Rapporto UFG 2022, n. 6.3.1.