Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine

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La nuova norma intende colmare questa lacuna e, in una prima tappa (cfr. n.1.2), sanzionare l'utilizzo e la diffusione in pubblico di simboli nazionalsocialisti senza l’intenzione di propagare un'ideologia, discreditare o discriminare una persona o un gruppo di persone, e promuovere l’applicazione di una regolamentazione conforme al principio dell’uguaglianza giuridica e uniforme su scala svizzera.

1.4 Pericoli insiti nella visibilit‡ pubblica di simboli del nazionalsocialismo

Come esposto in precedenza, esiste un ampio consenso sociale e politico sul fatto che i simboli del nazionalsocialismo non hanno posto nello spazio pubblico. In quanto simboli della dittatura fascista di Adolf Hitler, dell'Olocausto e delle atrocit‡ commesse contro gli ebrei e numerose minoranze e dissidenti, essi glorificano la violenza. Non solo sono scioccanti e inquietanti per le vittime dirette del nazionalsocialismo o per le loro famiglie, ma mettono anche a rischio la nostra societ‡ democratica e lo Stato di diritto liberale. La tolleranza delle posizioni estremiste (dell’estrema destra) porta a una pericolosa banalizzazione di crimini aberranti e, in ultima analisi, a rendere queste posizioni socialmente accettabili. Fino a pochi anni fa, i simboli nazionalsocialisti erano chiaramente associati al campo dell'estrema destra, ma di recente sono stati utilizzati vieppi˘ anche da altri gruppi. A partire dalle manifestazioni dei cosiddetti attivisti contro le misure e le vaccinazioni, in cui si sono viste croci uncinate e gesti di saluto nazista, fino alle persone che equiparano Israele e i suoi esponenti al regime nazista e ai suoi esponenti in relazione alla guerra a Gaza. In tal modo questi simboli stanno ottenendo maggiore visibilit‡ anche negli spazi pubblici, come si evince dal rapporto annuale 2023 sugli episodi di antisemitismo della Federazione svizzera delle comunit‡ israelite (FSCI) e della Fondazione GRA contro il razzismo e l’antisemitismo (GRA) nonchÈ del coordinamento intercomunitario contro l’antisemitismo e la diffamazione (Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation; CICAD; v. n 1.1).

1.5 Alternative esaminate e opzione scelta

1.5.1 Alternative esaminate

Nel suo rapporto, l'UFG ha gi‡ esaminato diverse alternative per l’attuazione del divieto di simboli razzisti e nazionalsocialisti, tra cui il disciplinamento nel CP sotto forma di modifica dell'articolo 261biso di creazione di una nuova norma, in una legge federale esistente (concretamente nella legge federale del 21 marzo 199711 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; LMSI), nel diritto cantonale di polizia o in una nuova legge federale speciale.

1.5.1.1 Nel Codice penale e nel Codice penale militare12

Il titolo dodicesimo CP disciplina i crimini e i delitti contro la tranquillit‡ pubblica. L’articolo 261bisprotegge la tranquillit‡ pubblica e la dignit‡ umana (per maggiori dettagli v.

11 RS 120

12 RS 321.10