Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
2.2 Italia
Il diritto italiano punisce il reato di apologia del fascismo.
Secondo la cosiddetta legge Scelba del 1952 (legge n. 645/1952), che attua la XII disposizione transitoria della Costituzione italiana (´» vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascistaª), punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche del disciolto partito fascista e perseguente le sue finalit‡ (cfr. art. 4). Apologetica o apologia significa, in generale, la giustificazione di una visione (del mondo). Comprende qualsiasi discorso/allocuzione che intende difendere o glorificare un fatto, un evento o un episodio realmente accaduto. L'apologia consiste quindi nella difesa e nella contemporanea glorificazione di episodi che la legge definisce esecrabili e/o pericolosi. La legge Scelba criminalizza anche la partecipazione a raduni pubblici o manifestazioni consuete associate al disciolto partito fascista o a organizzazioni nazionalsocialiste (´Manifestazioni fascisteª; cfr. art. 5).
Il diritto italiano punisce altresÏ la propaganda o la diffusione di idee basate sulla superiorit‡ o sull'odio razziale, etnico o religioso, e istigazione o incitamento all'odio, alla violenza o ad atti discriminatori (discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
L’articolo 604-bis del codice penale italiano (qui appresso: I-CP) e la cosiddetta legge Mancino del 1993 (legge n. 205/1993) puniscono chi propaga idee fondate sulla superiorit‡ o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. » punibile anche chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi sono vietati. Il fatto di promuovere o dirigere tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi Ë passibile di pena. » punibile anche il semplice fatto di partecipare a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o prestare assistenza alla loro attivit‡. L’articolo 604-bis I-CP rientra nel titolo dei delitti contro la persona, pi˘ precisamente dei ´delitti contro l'eguaglianzaª.
Nel settembre 2017 la Camera dei deputati ha adottato una proposta di legge sull’introduzione di una nuova fattispecie penale (proposta di legge A.C. 3343; nuovo articolo 293-bis I-CP), in base alla quale Ë punibile qualsiasi propaganda del regime fascista e nazifascista o nazionalsocialista o delle ideologie – anche solo attraverso la produzione, la distribuzione, la diffusione o la vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli che si riferiscono chiaramente a tali partiti o ideologie – nonchÈ il fatto di mostrare in pubblico simboli e/o gesti corrispondenti. La proposta prevedeva la reclusione da sei mesi a due anni (con la possibilit‡ di aumentare di un terzo la pena per i reati commessi online). Una norma che avrebbe ampliato la legge Scelba e la legge Mancino, estendendo la responsabilit‡ penale anche a singoli gesti punibili, come il saluto romano o il saluto nazista, e alla vendita di oggetti corrispondenti. La proposta