Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine
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2.4 Francia
Il diritto francese, pur non contemplando un divieto generale di gesti, simboli, distintivi o emblemi razzisti o estremisti nello spazio pubblico, vieta determinati simboli.
Secondo l'articolo R645-1 del codice penale francese (Code pÈnal; qui appresso: F-CP), Ë punibile l'utilizzo e l'esibizione in pubblico di uniformi, distintivi o emblemi che ricordano le uniformi, i distintivi o gli emblemi indossati o esibiti dai membri di un'organizzazione dichiarata criminale dal Tribunale Militare Internazionale di Norimberga o da una persona riconosciuta colpevole di crimini contro l'umanit‡ da un altro tribunale. » fatto salvo l’utilizzo per film, spettacoli o mostre che rievocano la storia. Si tratta di un reato di 5a classe, ossia punibile con una multa fino a 1500 euro al massimo (art. 131- 13 F-CP). Gli oggetti utilizzati o destinati a essere utilizzati per commettere il reato possono essere confiscati a tutela dei beni giuridici protetti quali la nazione, lo Stato e la tranquillit‡ pubblica.
Gli articoli 431–14 e 431–17 F-CP vietano la partecipazione a un gruppo di combattimento, ovvero a un gruppo di persone che possiedono armi o vi hanno accesso, sono organizzate gerarchicamente e possono turbare l'ordine pubblico, o a un gruppo che Ë stato sciolto secondo la legge del 10 gennaio 1936 sui gruppi di combattimento privati e le milizie. L'articolo 431-21 del F-CP prevede la confisca delle uniformi, dei distintivi, degli emblemi, delle armi e di tutto il materiale utilizzato o destinato a essere utilizzato dal gruppo di combattimento o dall'associazione o raggruppamento mantenuto o ricostituito.
Il codice dello sport (Code du sport) contiene disposizioni sulla sicurezza degli eventi, tra cui l'articolo L332-7, che sanziona chiunque, durante lo svolgimento o la ritrasmissione in pubblico di un evento sportivo, introduca, porti o mostri distintivi, emblemi o simboli in un impianto sportivo che incitano all'odio o alla discriminazione delle persone in base all’origine origine, all'orientamento sessuale o all'identit‡ di genere, al sesso o alla reale o presunta appartenenza a un particolare gruppo etnico, nazione, razza o religione. Questo reato prevede una pena detentiva fino a un anno e una multa fino a 15 000 euro.
Infine, secondo la parte generale del F-CP, Ë considerata una circostanza aggravante il fatto di accompagnare un crimine o un delitto da dichiarazioni, scritti, immagini, oggetti o atti di qualsiasi tipo che offendono l'onore o la reputazione della vittima o di un gruppo di persone cui la vittima appartiene a causa della sua effettiva o presunta appartenenza o non appartenenza a una presunta razza, gruppo etnico, nazione o religione particolare, o che provano che i reati contro la vittima sono stati commessi per uno di questi motivi (art. 132–76 F-CP).