Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 40 pagine
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di legge non Ë tuttavia stata adottata dal Senato (possibili motivi: la fine della legislatura e lo scioglimento delle Camere nel dicembre 2017 hanno messo fine alla discussione al Senato; l'enorme resistenza del Movimento 5 Stelle). Tuttavia, Ë stata formulata una nuova proposta di legge (A.C. 3074; nuovo articolo 293-bis I-CP) che si basa su un'iniziativa popolare e il cui tenore Ë sostanzialmente identico a quello della prima (A.C. 3343). Nel frattempo, tale proposta di legge Ë stata sottoposta alla 2aCommissione della giustizia (A.C. 4). Questa nuova fattispecie penale mira dunque a punire qualsiasi propaganda a favore del regime fascista e nazifascista (compresi i relativi gesti compiuti e i simboli esposti in pubblico). A livello di sistematica, il nuovo articolo 293-bis sar‡ inserito nel libro II, titolo I, capo II del codice penale italiano e figurer‡ quindi tra i reati contro lo Stato o la sicurezza interna dello Stato (´Dei delitti contro la personalit‡ interna dello Statoª).
2.3 Austria
Per quanto riguarda i gesti, i simboli, i distintivi o gli emblemi estremisti o razzisti in Austria, da un lato Ë determinante la fattispecie del ß 115 del codice penale austriaco, che punisce gli oltraggi pubblici o pronunciati di fronte a un certo numero di persone. Per oltraggio s’intendono l’ingiuria, lo scherno, il maltrattamento fisico e la minaccia di siffatti maltrattamenti. L'ingiuria non Ë costituita solo dall’insulto, ma anche dalla manifestazione del disprezzo mediante segni, gesti o azioni.
Dall’altro lato, occorre citare la legge di proibizione del 1947 (VerbotsG), la quale vieta tutte le attivit‡ di ricostituzione del nazionalsocialismo. In Austria sono vietati tutti i simboli, gli scritti e le opere stampate del Partito nazionalsocialista Tedesco dei lavoratori (NSDAP), delle sue strutture armate (SS, SA, NSKK, NSFK), le sue associazioni nonchÈ tutte le organizzazioni nazionalsocialiste. Il ß 3g VerbotsG prevede la reclusione da uno a 10 anni (fino a 20 anni nei casi di maggiore pericolosità dell'autore o dell’attivit‡) per chi svolge attivit‡ in senso nazionalsocialista. Questa fattispecie puÚ essere soddisfatta con attivit‡ di vario tipo, in particolare, la difesa di programmi tipicamente nazionalsocialisti. Anche la negazione dello sterminio di massa delle persone sotto il dominio nazionalsocialista Ë passibile di pena secondo il ß 3g VerbotsG, se è data l’intenzione di ricostituire il nazionalsocialismo.
In relazione alla VerbotsG si rimanda anche all’articolo III paragrafo 1 numero 4 della citata legge introduttiva alle leggi sul procedimento amministrativo (EGVG), secondo il quale chiunque propaga o tenta di propagare ideologie nazionalsocialiste ai sensi della VerbotsG Ë punito con una multa fino a 10 000 euro; per i recidivi gi‡ condannati la multa sale a 20 000 euro e la pena detentiva puÚ raggiungere le sei settimane34. Il presupposto per l'applicazione dell'articolo III, paragrafo 1, numero 4, EGVG Ë che il reato non sia punibile con una pena pi˘ severa ai sensi di altre disposizioni penali amministrative. La suddetta disposizione dell'EGVG differisce dalla VerbotsG perchÈ non
34 VfGH 11.10.2017, decisione 1698/2017.