Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine
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6.1.6 Subordinazione al freno alle spese
Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti complessivi, sotto forma di crediti d’impegno o di dotazioni finanziarie, implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere.
È presumibile che alcune disposizioni sugli aiuti finanziari (per strutture di assistenza specializzate e attività di informazione, e quindi per organizzazioni dei pazienti, helpline e piattaforma di orientamento) superino il limite determinante di 2 milioni di franchi all’anno per le spese ricorrenti. I relativi articoli sottostanno quindi al freno alle spese.
Anche le indennità previste con la disposizione sul registro (delega della tenuta del registro a terzi) supereranno il limite annuale per le spese ricorrenti. Pertanto, anche tale disposizione sottostà al freno alle spese.
6.1.7 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di equivalenza fi-
scale
Secondo l’articolo 5a Cost., nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio di sussidiarietà. Ciò vale sia per lo svolgimento di compiti legislativi sia per l’attribuzione di compiti esecutivi89. In proposito, l’articolo 43a capoverso 1 Cost. stabilisce che la Confederazione assume unicamente i compiti che superano le capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. Conformemente al principio dell’equivalenza fiscale di cui all’articolo 43a capoverso 2 Cost., inoltre, spetta alla collettività che fruisce di una prestazione statale assumerne i costi. Secondo l’articolo 43a capoverso 3 Cost., infine, la collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione. Il Consiglio federale ha precisato questi principi nel suo rapporto sul rispetto dei principi della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)90.
Svolgimento di compiti legislativi
La creazione e la gestione del registro, la determinazione, la designazione e il controllo delle strutture di assistenza specializzate nonché la raccolta, l’analisi e la diffusione di informazioni sanitarie sulle malattie rare sono misure coordinate a livello internazionale, nazionale o di regione linguistica, promosse nell’ambito del PNMR. Queste misure mirano a rendere accessibili, coordinare e diffondere con un onere contenuto la miriade di informazioni sparse in tutta la Svizzera, in parte difficili da reperire e consultare nonché poco categorizzabili.
Date la rarità, spesso estrema, nonché la sostanziale aleatorietà o imprevedibilità della comparsa delle malattie rare, da soli i singoli Cantoni hanno pochi appigli per avviare di loro iniziativa l’attuazione di queste misure. Anche la creazione di strutture di elaborazione e trasmissione delle informazioni in ogni singolo Cantone risulta priva di logica, dal momento che la raccolta, il coordinamento e la diffusione delle informazioni sulle malattie rare non richiedono una prossimità geografica con il paziente, i professionisti della salute, i ricercatori o le altre cerchie interessate. Il modo più efficace ed efficiente
89 WALDMANN BERNHARD, Subsidiarität und fiskalische Äquivalenz als Garanten für einen substanziellen Föderalismus? In: Newsletter IFF 4/2015, pag. 7.
90 CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, Einhaltung der Grundsätze der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA). Rapporto del Consiglio federale del 12 settembre 2014 in adempimento del postulato Stadler Markus 12.3412 del 29 maggio 2012, pag. 17 seg. Consultabile all’indirizzo: www.parlamento.ch > 12.3412 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses (stato: 27.2.2025). 57/59