Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine
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Oggi è indiscutibile che la nozione di «lotta» non comprende solo misure di polizia (obblighi e divieti), ma anche misure di informazione e auto-aiuto.82 La Confederazione può pertanto emanare norme relative allo studio e alla terapia di determinate malattie.83 Con l’espressione «maligne» si intendono quelle malattie che possono avere esito letale o che possono comportare un danno grave alla salute.84 In tutta la Svizzera soffrono di una malattia rara circa 650 000 persone.85 Nonostante la grande eterogeneità dei quadri clinici, tutte queste malattie hanno in comune due aspetti: la possibilità di avere esito letale o invalidante e il fatto che la caratteristica specifica della rarità comporta sfide particolari per le persone interessate, i professionisti della salute e altre cerchie di persone che si occupano di questioni rilevanti per la salute. Sulla scorta di quanto precede, le malattie rare vanno quindi definite come fortemente diffuse e maligne. La Confederazione può pertanto basarsi sull’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost. per emanare una legge sulle malattie rare.
Gli strumenti statali per la lotta contro le malattie non sono definiti nella Costituzione.86 La nozione di «lotta» si fonda sia sugli strumenti del diritto amministrativo vigente, sia sulle conoscenze delle scienze della salute. La Confederazione può emanare tutte le norme adatte e necessarie alla lotta contro le malattie. Può quindi emanare anche disposizioni sulla prevenzione, sulla diagnosi e sulla terapia medica, inclusa la relativa ricerca,87 nonché sulla riabilitazione e sulle cure, nella misura in cui ciò sia necessario per combattere le malattie in questione. Può inoltre creare incentivi finanziari. Infine, può emanare anche disposizioni sull’informazione al pubblico in merito alla problematica di determinate malattie. Di conseguenza, anche la creazione e la gestione di un registro delle malattie rare da parte della Confederazione serve alla lotta contro le malattie ai sensi dell’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost. ed è pertanto conforme alla Costituzione. Lo stesso vale per la concessione di aiuti finanziari federali per la determinazione, la designazione e il controllo delle strutture di assistenza specializzate nonché per le attività di informazione al pubblico e di consulenza per i singoli individui su questioni sanitarie concernenti le malattie rare.
6.1.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La Svizzera non ha sottoscritto alcun trattato internazionale in rapporto alle malattie rare in quanto tali. Un punto centrale dell’avamprogetto è il registro delle malattie rare e la relativa registrazione di dati personali. Di conseguenza, svolgono qui un ruolo importante la protezione dei dati e la Convezione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale nonché il suo protocollo addizionale dell’8 novembre 200188. Le disposizioni inserite nella nuova legge sono conformi alle summenzionate basi legali in materia di protezione dei dati.
6.1.3 Forma dell’atto e altri atti normativi
In considerazione dell’oggetto, del contenuto e della portata dell’avamprogetto legislativo, è necessario emanare le disposizioni sulla lotta contro le malattie rare sotto forma di legge federale conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost.
82 GÄCHTER, THOMAS / RENOLD-BURCH, STEPHANIE. In: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 1a ed., 2015, N 23 zu Artikel 118 BV.
83 FF 1997 I 1, in particolare 334.
84 GÄCHTER, THOMAS / RENOLD-BURCH, STEPHANIE. In: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 1a ed., 2015, N 26 zu Artikel 118 BV.
85 BOCHUD, M. / PACCAUD, F.: Estimating the prevalence and the burden of rare diseases in Switzerland: a short report. Institute of Social and Preventive Medicine, 2014.
86 BIAGGINI, GIOVANNI: Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Orell Füssli: Zurigo, 2007, n. marg. 15.
87 FF 2007 6713, in particolare 6745.
88 RU 2005 333 55/59