Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine

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Gli altri atti normativi federali o cantonali, in particolare la LAMal e la LAI, restano invariati. Fanno eccezione gli adeguamenti necessari nella LRMT secondo l’allegato dell’avamprogetto.

6.1.4 Delega di competenze legislative

Per poter reagire nel modo più rapido possibile ai progressi tecnici e scientifici, l’avamprogetto prevede in diversi punti che il Consiglio federale possa emanare le necessarie disposizioni d’ordinanza di delega legislativa. Per tener conto delle condizioni quadro esistenti, l’avamprogetto prevede anche, puntualmente, la possibilità che il Consiglio federale autorizzi l’UFSP a stabilire determinate esigenze (v. commento all’art. 5 cpv. 3 e all’art. 24 cpv. 3).

6.1.5 Protezione dei dati

La Confederazione non dispone di una competenza legislativa generale nell’ambito della protezione dei dati. Tuttavia, può disciplinare il trattamento di dati personali da parte di organi federali in virtù della sua autonomia organizzativa nonché il trattamento di dati personali da parte di soggetti privati in virtù della sua competenza in materia di diritto civile. In base alla ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione, spetta ai Cantoni disciplinare il trattamento di dati personali da parte di organi cantonali.

Nei settori in cui la Costituzione federale assegna una competenza tecnica alla Confederazione, quest’ultima può anche emanare norme specifiche sulla protezione dei dati nella corrispondente legislazione speciale. Tali disposizioni si applicano a tutti gli organi esecutivi, siano essi federali o cantonali.

Per l’ambito della lotta contro le malattie secondo l’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost., su cui si fonda l’avamprogetto, la Confederazione può pertanto emanare disposizioni sulla protezione dei dati in una legge speciale, che siano vincolanti anche per gli organi cantonali esecutivi e per i privati (p. es. nel quadro dell’obbligo di notifica di cui all’art. 4). Poiché i dati trattati sono talvolta dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD, i trattamenti dei dati devono potersi fondare su basi legali sufficienti. L’avamprogetto contiene numerose norme che disciplinano il trattamento dei dati in quest’ottica. Per maggiori dettagli, si rimanda al commento ai singoli articoli.

Secondo l’articolo 22 capoverso 1 LPD, quando un trattamento di dati personali può comportare un rischio elevato per i diritti fondamentali delle persone interessate, occorre effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (VIPD). Secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera a LPD sussiste un rischio elevato segnatamente in caso di trattamento su grande scala di dati personali degni di particolare protezione. Se è previsto un trattamento dei dati, mediante un’analisi preliminare dei rischi si decide in merito alla necessità o meno di una VIPD. L’analisi preliminare dei rischi ha rivelato che, potenzialmente, il trattamento di dati personali degni di particolare protezione nell’ambito della registrazione prevista (obbligo di notifica delle diagnosi da parte delle persone e delle istituzioni diagnosticanti e curanti nonché la successiva registrazione di tali dati) interesserà un numero elevato di persone (stimato a oltre mezzo milione di persone affette da una malattia rara in Svizzera). Per tale motivo occorre effettuare una VIPD.