Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine
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5.3 Ripercussioni per determinati gruppi sociali
Oltre alla Confederazione e ai Cantoni (v. n. 5.1 e 5.2), l’avamprogetto interessa sostanzialmente gli specialisti coinvolti nella diagnosi e nella terapia delle malattie rare nonché le istituzioni pubbliche e private del settore sanitario. Questi ultimi sono tenuti a notificare al servizio di registrazione i dati da rilevare sui pazienti affetti da una malattia rara (v. n. 5.1.1). Nella maggior parte dei casi dovrebbe trattarsi di grandi strutture, come gli ospedali. Di norma, i costi supplementari a carico dei servizi soggetti all’obbligo di notifica dovrebbero risultare contenuti dal momento che, perlomeno per i dati di base, i dati da notificare comprendono esclusivamente informazioni già rilevate e documentate nell’ambito dei processi clinici di routine. Per consentire una trasmissione elettronica dei dati saranno necessari adeguamenti dei sistemi d’informazione degli studi medici e delle cliniche.
A trarre il maggior beneficio dalla nuova legge saranno i pazienti e i loro familiari, che potranno contare su una miglior assistenza.
5.3.1 Ripercussioni sull’economia nel suo complesso
Come già spiegato in precedenza, la legge si prefigge di migliorare le condizioni quadro per l’attuazione di misure di lotta contro le malattie rare, con conseguente contenimento dei costi sanitari grazie a un’assistenza più efficiente alle persone interessate e a cure di maggiore qualità. A trarne beneficio non saranno solo i pazienti, ma anche i medici, le istituzioni sanitarie, le società specialistiche, le autorità sanitarie, i pagatori dei premi e i ricercatori.
L’avamprogetto è stato esaminato dal punto di vista della legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI)78. È presumibile che gli ospedali e i medici dovranno affrontare oneri supplementari associati all’obbligo di notifica. In particolare, si prevede per i centri di riferimento e altri ospedali notevoli costi per i servizi di codifica, la cui attività è fondamentale per il registro. Solo con l’obbligo di notifica è possibile garantire che il registro disponga dei dati necessari e possa svolgere le funzioni previste. Non esistono quindi soluzioni alternative praticabili.
5.4 Ripercussioni sull’ambiente
L’avamprogetto non ha ripercussioni dirette sull’ambiente, pertanto si può rinunciare a un’esposizione dettagliata in merito.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
6.1.1 Norma costituzionale sulla salute
L’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost. concede alla Confederazione l’assoluta competenza derogatoria di emanare prescrizioni per esempio sulla lotta contro le malattie fortemente diffuse o maligne79,80,81.
78 RS 930.31
79 FF 1997 I 1, in particolare 313.
80 DTF 139 I 242 consid. 3.1, pag. 247
81 GÄCHTER THOMAS/RENOLD-BURCH STEPHANIE, in: Basler Kommentar (BSK), Bundesverfassung, 1a ed., 2015, N 10 zu Artikel 118 BV. 54/59