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Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 12 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato (art. 27)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. l’ordinanza del 18 giugno 201016 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi;

2. l’ordinanza del 18 giugno 201017 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento.

II

L’ordinanza del 23 novembre 201618 sulla firma elettronica è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 4, 6 capoverso 1, 7 capoverso 4, 9 capoverso 4, 10 capoverso 3, 12 capoverso 4, 14 capoverso 2, 16a e 21 della legge federale del 18 marzo 201619 sulla firma elettronica (FiEle);

visto l’articolo 59a capoverso 3 del Codice delle obbligazioni20,

Art. 14a Firme e sigilli verificati dal validatore

1 Il validatore verifica la validità delle firme elettroniche qualificate, dei sigilli elettronici regolamentati e delle marche temporali elettroniche qualificate. Può verificare e confermare altre firme elettroniche.

2 Conferma la validità delle firme e dei sigilli stranieri soltanto se un accordo internazionale lo prevede.

3 Se un documento da verificare contiene più firme o sigilli, il validatore indica quali soddisfano le prescrizioni della FiEle o di un accordo internazionale.

4 Il validatore può comunicare, in caso di utilizzazione del sigillo di un’autorità, che si tratta di un documento di un’autorità e indicare per quale scopo tale documento è stato creato.

Art. 14b Apposizione e validazione di firme e sigilli elettronici

1 L’UFCOM può stabilire le modalità dell’apposizione di firme e sigilli elettronici sui documenti.

16 RS 172.021.2

17RS 272.1

18 RS 943.032

19 RS 943.03

20 RS 220