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Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 12 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
4 Revoca l’autorizzazione se constata che i requisiti di cui all’articolo 25 LCEG e all’articolo 2 non sono più adempiuti.
5 Preleva un emolumento per l’esame della domanda e il rilascio dell’autorizzazione. L’emolumento è calcolato in base al dispendio di tempo; la tariffa oraria ammonta a 250 franchi.
Sezione 3: Documenti, ricevute e sigilli
Art. 4 Formato dei documenti
1 Le autorità che dirigono il procedimento e quelle che vi partecipano trasmettono i loro documenti alla piattaforma nel formato PDF/A, gli altri partecipanti al procedimento nel formato PDF o PDF/A.
2 Gli allegati possono essere trasmessi in qualsiasi formato.
3 L’autorità che dirige il procedimento deve essere in grado di trattare i seguenti formati:
a. documenti scritti: PDF, PDF/A;
b. immagini: BMP, GIF, JPEG, PNG;
c. file audio: MP3, OGG, WAV;
d. file video: AVI, MOV, MKV, MP4;
e. file di archivio: ZIP, 7z
4 Se un allegato è presentato in un altro formato e l’autorità che dirige la procedura non può trattarlo in modo adeguato, l’autorità chiede alla persona o all’autorità che ha presentato l’allegato di presentarlo in un formato da essa stabilito o di consentirne l’accesso in modo adeguato.
4 L’autorità che dirige stabilisce un congruo termine.
Art. 5 Ricevute
1 Se più documenti sono presentati insieme, la piattaforma rilascia una singola ricevuta.
2 Le ricevute devono contenere in particolare le seguenti indicazioni:
a. il tipo di ricevuta;
b. il nome del mittente, il suo indirizzo sulla piattaforma, nonché eventualmente il nome o la ditta dell’organizzazione per la quale agisce;
c. il nome o la ditta del destinatario nonché il suo indirizzo sulla piattaforma;
d. in caso di ricevuta di consegna:
1. l’elenco dei documenti trasmessi, le loro dimensioni e i pertinenti valori hash,