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Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 12 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Capitolo 1: Esercizio e utilizzo di piattaforme
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1
1 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili alle piattaforme seguenti e ai procedimenti per i quali vanno utilizzate tali piattaforme:
a. alla piattaforma centrale di cui all’articolo 3 LCEG;
b. alle altre piattaforme di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 LCEG;
c. alla piattaforma di cui all’articolo 6a capoverso 2 PA.
2 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili alle piattaforme per la trasmissione elettronica dei documenti nei procedimenti amministrative previsti da leggi speciali, sempre che la LCEG sia applicabile a tali piattaforme e procedure.
3 Le disposizioni del diritto speciale sono fatte salve.
Sezione 2: Autorizzazione d’esercizio
Art. 2 Requisiti delle piattaforme
1 Le piattaforme, oltre ai requisiti secondo la LCEG, devono adempiere i seguenti requisiti:
a. i documenti sono protetti dall’accesso e dalla modifica non autorizzati da parte di terzi;
b. i documenti sulla piattaforma sono criptati secondo gli standard tecnici dell’Amministrazione federale; sono trasmessi in forma criptata;
c. la piattaforma può accettare e trasmettere documenti di dimensioni fino a 2 gigabyte;
d. gli utenti possono cancellare in ogni momento i documenti e le ricevute contenuti nel conto utente del loro profilo.
2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) disciplina i requisiti funzionali e d’esercizio delle piattaforme, comprese le interfacce secondo l’articolo 19 capoversi 1 e 2 LCEG.
Art. 3 Procedura di autorizzazione
1 Chi intende gestire una piattaforma di cui all’articolo 1 lettera a o b, deve presentare domanda al DFGP.
2 Il DFGP esamina la domanda e concede l’autorizzazione se sono adempiuti i requisiti di cui all’articolo 2.
3 Disciplina i dettagli della procedura di autorizzazione e stabilisce in particolare le indicazioni da fornire con la domanda.