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Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 12 pagine

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Capitolo 1: Esercizio e utilizzo di piattaforme

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1

1 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili alle piattaforme seguenti e ai procedimenti per i quali vanno utilizzate tali piattaforme:

a. alla piattaforma centrale di cui all’articolo 3 LCEG;

b. alle altre piattaforme di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 LCEG;

c. alla piattaforma di cui all’articolo 6a capoverso 2 PA.

2 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili alle piattaforme per la trasmissione elettronica dei documenti nei procedimenti amministrative previsti da leggi speciali, sempre che la LCEG sia applicabile a tali piattaforme e procedure.

3 Le disposizioni del diritto speciale sono fatte salve.

Sezione 2: Autorizzazione d’esercizio

Art. 2 Requisiti delle piattaforme

1 Le piattaforme, oltre ai requisiti secondo la LCEG, devono adempiere i seguenti requisiti:

a. i documenti sono protetti dall’accesso e dalla modifica non autorizzati da parte di terzi;

b. i documenti sulla piattaforma sono criptati secondo gli standard tecnici dell’Amministrazione federale; sono trasmessi in forma criptata;

c. la piattaforma può accettare e trasmettere documenti di dimensioni fino a 2 gigabyte;

d. gli utenti possono cancellare in ogni momento i documenti e le ricevute contenuti nel conto utente del loro profilo.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) disciplina i requisiti funzionali e d’esercizio delle piattaforme, comprese le interfacce secondo l’articolo 19 capoversi 1 e 2 LCEG.

Art. 3 Procedura di autorizzazione

1 Chi intende gestire una piattaforma di cui all’articolo 1 lettera a o b, deve presentare domanda al DFGP.

2 Il DFGP esamina la domanda e concede l’autorizzazione se sono adempiuti i requisiti di cui all’articolo 2.

3 Disciplina i dettagli della procedura di autorizzazione e stabilisce in particolare le indicazioni da fornire con la domanda.