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Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 12 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

2 I Cantoni devono utilizzare il servizio d’autenticazione di cui al capoverso 1 per le piattaforme di cui all’articolo 1 lettera b; possono utilizzare un altro servizio sempre che quest’ultimo garantisca un’autenticazione di qualità almeno equivalente.

3 I gestori di una piattaforma di cui all’articolo 1 possono utilizzare altri servizi di autenticazione per i membri delle autorità, sempre che questi servizi offrano un livello di protezione adeguato.

Art. 9 Profili

1 Le piattaforme devono permettere agli utenti di creare più profili nel conto utente.

2 I profili delle autorità contengono almeno le seguenti indicazioni:

a. nome dell’autorità;

b. indirizzo postale;

c. nome del sigillo.

3 I profili degli altri utenti contengono almeno le seguenti indicazioni:

a. per le persone fisiche: nome, cognome, data di nascita e indirizzo postale;

b. per le organizzazioni: nome dell’organizzazione o dell’impresa e indirizzo postale.

4 I profili delle persone fisiche che sono sottoposte all’obbligo di utilizzare una piattaforma e agiscono in nome di un’organizzazione devono contenere, oltre ai dati di cui all’articolo 3 lettera a, il nome dell’organizzazione o dell’impresa.

Art. 10 Interfaccia

1 L’accesso tecnico alla piattaforma mediante un’interfaccia è considerato un diritto secondo l’articolo 24 capoverso 1 LCEG.

Art. 11 Conferma e revoca di diritti

1 La piattaforma chiede almeno una volta all’anno ai suoi utenti di confermare i diritti che hanno attribuito ad altri utenti.

2 I diritti non confermati sono automaticamente revocati tre mesi dopo l’ultima domanda di conferma. Gli utenti interessati ne sono informati.

Sezione 5: Protezione dei dati, sicurezza dei dati e controllo antivirus

Art. 12 Durata massima di conservazione dei documenti e delle ricevute

1 I documenti e le ricevute salvati su una piattaforma sono automaticamente distrutti sei mesi dopo la loro trasmissione o il loro rilascio.

2 Se determinati documenti possono essere consultati, l’autorità che dirige il procedimento fissa il termine durante il quale tali documenti sono disponibili sulla piattaforma. Scaduto tale termine i documenti sono automaticamente distrutti.