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Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 12 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 13 Sicurezza dei dati
La sicurezza dei dati sulle piattaforme di cui all’articolo 1 lettera b, messe a disposizione dai Cantoni, è retta dalla sezione 3 della legge federale del 18 dicembre 202010 sulla sicurezza delle informazioni e dall’articolo 8 della legge del 25 settembre 202011 sulla protezione dei dati.
Art. 14 Scansione antivirus
1 Le piattaforme eseguono una scansione antivirus dei documenti con dimensione massima di 64 megabyte.
2 Possono suddividere i documenti che eccedono 64 megabyte in più documenti di 64 megabyte al massimo e sottoporre questi ultimi a una scansione antivirus.
3 Il gestore della piattaforma, su domanda dell’utente, può rinunciare alla scansione antivirus.
4 I documenti che sono stati sottoposti a una scansione antivirus conformemente al capoverso 2 o che non sono stati sottoposti a una scansione antivirus devono essere contrassegnati in quanto tali.
5 Un documento nel quale la scansione antivirus ha rilevato un virus non può essere trasmesso dalla piattaforma. La piattaforma informa il mittente che il documento non è stato trasmesso.
Sezione 6: Emolumento per l’utilizzo della piattaforma centrale
Art. 15 Calcolo dell’emolumento
1 L’importo totale dell’emolumento per l’utilizzazione della piattaforma centrale deve coprire i costi di esercizio e sviluppo della piattaforma e permettere la costituzione di una riserva del 10 per cento delle spese di esercizio annuali per garantire la liquidità dell’ente di diritto pubblico. Le entrate in seguito a prestazioni versate dai Cantoni che non sono membri dell’ente di diritto pubblico sono dedotte dal calcolo dell’importo totale dell’emolumento.
2 Il DFGP fissa l’importo annuale dell’emolumento ogni tre anni fondandosi sulla pianificazione finanziaria dell’ente di diritto pubblico.
3 Il DFGP può adeguare l’emolumento durante il periodo di cui al capoverso 2 se constata che l’emolumento non copre le spese d’esercizio e lo sviluppo della piattaforma o che la riserva eccede il limite fissato al capoverso 1.
Art. 16 Ripartizione dell’emolumento
1 L’importo totale dell’emolumento è ripartito nel seguente modo tra la Confederazione e i Cantoni membri dell’ente di diritto pubblico:
10 RS 128
11 RS 235.1