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Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 12 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
a. Amministrazione federale e Ministero pubblico della Confederazione (MPC): 5 per cento;
b. tribunali della Confederazione: 5 per cento;
c. Cantoni: 90 per cento.
2 La quota dei Cantoni è ripartita tra i Cantoni che sono membri dell’ente proporzionalmente alla loro popolazione residente permanente nel momento della fissazione dell’emolumento; è determinante il numero di abitanti secondo la legge del 9 ottobre 199212 sulla statistica federale, la legge del 22 giugno 200713 sul censimento e delle relative ordinanze nel momento della fissazione dell’emolumento conformemente all’articolo 15.
Art. 17 Quota dell’Amministrazione federale e del MPC
1 Il DFGP paga l’emolumento che deve essere corrisposto dall’Amministrazione federale e dal MPC.
2 Il Consiglio federale stabilisce ogni tre anni la ripartizione della quota dell’Amministrazione federale e del MPC tra i dipartimenti, la Cancelleria federale e il MPC.
3 I dipartimenti e la Cancelleria federale possono addebitare la loro parte alle unità amministrative centrali e decentralizzate che sono loro subordinate.
Art. 18 Quota dei tribunali della Confederazione
1 Il Tribunale federale paga l’emolumento che deve essere corrisposto dai tribunali della Confederazione.
2 Stabilisce la quota di ogni tribunale dopo aver consultato gli altri tribunali della Confederazione.
Art. 19 Scadenza
1 L’emolumento annuale dei membri dell’ente di diritto pubblico deve essere corrisposto in anticipo ed è dovuto il 1° gennaio.
2 L’emolumento per il primo anno di esercizio dell’ente di diritto pubblico è dovuto il giorno dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 20 Servizio contabile cantonale
I Cantoni che sono membri dell’ente di diritto pubblico designano un servizio contabile competente.
12RS 431.01