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Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 12 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 21 Valutazione della normativa sugli emolumenti
Il DFGP valuta la modalità di calcolo dell’emolumento due anni dopo che l’utilizzazione della piattaforma centrale per le procedure sottoposte alla LCEG è divenuta obbligatoria.
Capitolo 2: Digitalizzazione di documenti fisici
Art. 22
1 Il presente capitolo si applica alla digitalizzazione di documenti fisici nelle procedure nelle quali deve essere utilizzata una piattaforma di cui all’articolo 1.
2 I documenti di cui all’articolo 29 capoverso 1 LCEG devono essere digitalizzati nel formato PDF/A.
3 Devono permettere di effettuare ricerche mediante il riconoscimento ottico dei caratteri e presentare almeno una profondità di colore di 8 bit e una risoluzione di 300 DPI.
4 Devono corrispondere ai documenti fisici sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista del contenuto.
Capitolo 3: Trasmissione elettronica al di fuori di una piattaforma secondo la LCEG
Sezione 1: Utilizzo di altre soluzioni per la trasmissione di documenti
Art. 23 Requisiti
Le soluzioni tecniche per la trasmissione per via elettronica di documenti ai sensi degli articoli 128b capoverso 2 CPC14, 103b capoverso 2 CPP e 8c capoverso 2 della legge federale del 23 marzo 200715 concernente l’aiuto alle vittime (LAV) sono adeguate se soddisfano i seguenti requisiti:
a. il momento della trasmissione figura su una ricevuta o un verbale o è attestato in altro modo; tale momento deve poter essere modificato soltanto se la modifica figura sulla ricevuta;
b. una marca temporale sincronizzata è utilizzata; la differenza rispetto all’ora ufficiale non deve superare un minuto;
c. l’atto è protetto contro modifiche e accessi non autorizzati durante la trasmissione e l’archiviazione.
14 RS 272
15 RS 312.5