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Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 12 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
2. l’elenco dei documenti non trasmessi a causa del risultato del controllo antivirus, con indicazione delle loro dimensioni,
3. il momento della trasmissione alla piattaforma;
e in caso di ricevuta di accesso: il momento del primo accesso;
f. in caso di ricevuta di mancato accesso: il momento della trasmissione alla piattaforma; e
g. in caso di invio o di primo accesso in seguito al trasferimento di un diritto: il nome della persona per conto della quale è effettuato l’invio o l’accesso.
3 Le indicazioni sulla ricevuta devono essere leggibili dall’essere umano e dai dispositivi.
4 Le piattaforme rilasciano le ricevute nel formato PDF/A. Le ricevute leggibili dai dispositivi possono essere allestite in un altro formato.
5 Se la piattaforma rilascia ricevute separate per la forma leggibile dall’essere umano e per quella leggibile dai dispositivi, soltanto sulla prima devono essere apposti un sigillo elettronico regolamentato e una marca temporale elettronica qualificata secondo la legge federale del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle).
Art. 6 Apposizione di un sigillo da parte dell’autorità mittente
Se un’autorità trasmette alla piattaforma più documenti contemporaneamente, è sufficiente apporre un sigillo e una marca temporale su uno di essi.
Art. 7 Apposizione di un sigillo da parte della piattaforma
1 Se più documenti sono trasmessi contemporaneamente, la piattaforma appone il sigillo e la marca temporale su un documento separato. Tale documento menziona il nome, le dimensioni e il valore hash di tutti i documenti trasmessi.
2 I documenti già corredati di un sigillo o di una firma elettronica qualificata con una marca temporale non sono nuovamente muniti di un sigillo.
Sezione 4: Autenticazione, profili, interfacce e diritti
Art. 8 Autenticazione degli utenti
1 Il sistema di autenticazione «AGOV» ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3bis della legge federale del 17 marzo 20239 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità è utilizzato per autenticare gli utenti delle piattaforme di cui all’articolo 1 lettere a e c, nonché gli utenti della piattaforma di cui all’articolo 1 lettera b messa a disposizione dalla Confederazione. La qualità dell’autenticazione deve corrispondere almeno alla norma AGOVaq300.