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Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 12 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 24 Trasmissione per via elettronica tra autorità
1 In deroga agli articoli 128c capoverso 1 CPC, 103c capoverso 1 CPP e 8d capoverso 1 LAV, le autorità possono utilizzare tra loro altre soluzioni tecniche adeguate per la trasmissione di documenti per via elettronica.
2 Devono garantire che il momento della trasmissione dei documenti, nonché il nome, la dimensione e il valore hash di ciascun documento siano registrati e non possano essere modificati.
Sezione 2: Trasmissione di documenti per via elettronica nel settore dell’esecuzione e del fallimento
Art. 25
1 Il Consiglio federale delega la competenza di stabilire le regole di cui all’articolo 33b LEF al DFGP.
2 Il gestore della piattaforma di trasmissione deve allestire una casella di posta elettronica per ciascun partecipante alla rete.
Sezione 3: Conferma elettronica dell’esattezza dei verbali nella procedura penale e nella procedura penale militare
Art. 26
1 Le parti alla procedura presenti appongono la conferma per via elettronica dei verbali di cui all’articolo 76a capoverso 2 CPP e all’articolo 38a capoverso 2 CPM mediante firma autografa sul dispositivo elettronico.
2 Le caratteristiche del tratto, la pressione, il flusso e la direzione del movimento della conferma per via elettronica devono essere registrati e collegati alla conferma. Deve pure essere registrato il momento della conferma.
3 Non è più ammessa alcuna modifica del verbale dopo l’apposizione della prima conferma; sono fatte salve ulteriori conferme per via elettronica.
4 Se un verbale deve essere firmato esclusivamente dai membri di un’autorità, anche i sigilli e le firme elettroniche qualificate con una marca temporale apposti mediante un dispositivo elettronico conformemente alle leggi di procedura applicabili sono considerati conferme elettroniche.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 27 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinati nell’allegato.