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Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 12 pagine

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Art. 24 Trasmissione per via elettronica tra autorità

1 In deroga agli articoli 128c capoverso 1 CPC, 103c capoverso 1 CPP e 8d capoverso 1 LAV, le autorità possono utilizzare tra loro altre soluzioni tecniche adeguate per la trasmissione di documenti per via elettronica.

2 Devono garantire che il momento della trasmissione dei documenti, nonché il nome, la dimensione e il valore hash di ciascun documento siano registrati e non possano essere modificati.

Sezione 2: Trasmissione di documenti per via elettronica nel settore dell’esecuzione e del fallimento

Art. 25

1 Il Consiglio federale delega la competenza di stabilire le regole di cui all’articolo 33b LEF al DFGP.

2 Il gestore della piattaforma di trasmissione deve allestire una casella di posta elettronica per ciascun partecipante alla rete.

Sezione 3: Conferma elettronica dell’esattezza dei verbali nella procedura penale e nella procedura penale militare

Art. 26

1 Le parti alla procedura presenti appongono la conferma per via elettronica dei verbali di cui all’articolo 76a capoverso 2 CPP e all’articolo 38a capoverso 2 CPM mediante firma autografa sul dispositivo elettronico.

2 Le caratteristiche del tratto, la pressione, il flusso e la direzione del movimento della conferma per via elettronica devono essere registrati e collegati alla conferma. Deve pure essere registrato il momento della conferma.

3 Non è più ammessa alcuna modifica del verbale dopo l’apposizione della prima conferma; sono fatte salve ulteriori conferme per via elettronica.

4 Se un verbale deve essere firmato esclusivamente dai membri di un’autorità, anche i sigilli e le firme elettroniche qualificate con una marca temporale apposti mediante un dispositivo elettronico conformemente alle leggi di procedura applicabili sono considerati conferme elettroniche.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinati nell’allegato.