Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

tuale. L’intervallo temporale atteso per l’attuazione del provvedimento dev’essere riportato nel cronoprogramma per settore. Anche un cronoprogramma per settore deve includere un percorso di riduzione fino al 2050 e almeno obiettivi intermedi per gli anni 2030 e 2040 (lett. e) e mostrare il percorso di sviluppo delle capacità NET per le emissioni rimanenti (lett. f).

Il cronoprogramma per settore di altre PMI del settore può così essere utilizzato come strumento semplificato per allestire un bilancio individuale e più rapido dei gas serra e per individuare i provvedimenti pertinenti senza oneri eccessivi. Il cronoprogramma per settore è la base del programma del settore, per il quale è possibile presentare domanda per la promozione di tecnologie e processi innovativi ai sensi dell’articolo 6 LOCli.

Articolo 7 Informazioni sui provvedimenti

L’elenco dei provvedimenti costituisce un elemento centrale del cronoprogramma e deve includere le seguenti informazioni: la descrizione del provvedimento (lett. a), la stima dei costi dell’attuazione (costi di pianificazione, d’investimento e d’esercizio, lett. b), la riduzione calcolata delle emissioni di gas serra o le emissioni negative calcolate in tonnellate di CO2eq, come pure l’influenza sul consumo di energia (aumento o calo) (lett. c). Nel caso di cronoprogrammi per settori va indicato l’effetto in percentuale sulle emissioni nell’anno di riferimento (lett. d). Può trattarsi di un valore relativo tipico del settore oppure di un intervallo di valori al cui interno si colloca la riduzione relativa delle emissioni di gas serra per ogni impresa nel settore. Sia nei cronoprogrammi individuali che in quelli per settori dev’essere creata una tabella di marcia per l’attuazione prevista dalla messa in servizio fino al raggiungimento del pieno effetto (lett. e).

Articolo 8 Altri requisiti relativi ai cronoprogrammi

Le riduzioni di emissioni risultanti da progetti al di fuori dell’impresa (compensazione o offsetting23 con progetti di riduzione esterni) non sono computabili agli obiettivi di riduzione (cpv. 1). L’acquisto di attestati secondo la legge sul CO2 o di certificati previsti da standard volontari non può essere considerato una misura di riduzione e non è computabile al percorso di riduzione. Un’impresa può però acquistare attestati o certificati indipendentemente dagli obiettivi di riduzione. Si raccomanda al riguardo di assicurarsi che i certificati per le riduzioni conseguite all’estero soddisfino i requisiti risultanti dall’Accordo di Parigi (in particolare il requisito di evitare i doppi conteggi). Solo l’acquisto di attestati per progetti e programmi per lo stoccaggio permanente del CO2 biogeno o atmosferico può essere considerato come provvedimento per la compensazione delle emissioni residue e quindi contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di un saldo netto pari a zero. Si tratta di attestati nazionali e internazionali secondo la legge sul CO2, che in base a tale legge possono essere emanati anche per il periodo successivo al 2030. Sono considerati attestati internazionali in linea di principio anche quelli emessi ai sensi dell’articolo 6.4

– che deve ancora essere reso operativo – dell’Accordo di Parigi. È possibile acquistare attestati o certificati anche se l’obiettivo del saldo netto pari a zero è già raggiunto, in modo che l’impresa arrivi ad avere emissioni nette negative.

Se oltre alle emissioni di gas serra dirette e indirette si includono nel bilancio anche le emissioni direttamente a monte e a valle, è necessario tenere conto come minimo delle categorie rilevanti per l’impresa secondo il Protocollo GHG, come illustrato nell’allegato 1 (cpv. 2). Le emissioni di gas serra direttamente a monte e a valle sono analizzate in base ai criteri di rilevanza descritti nell’allegato 1 numero 3.

Il capoverso 3 disciplina la peculiarità dei cronoprogrammi degli operatori di aeromobili. Un cronoprogramma di operatori di aeromobili può rappresentare non solo l’impatto climatico delle emissioni di CO2, ma anche l’ulteriore impatto climatico di altre emissioni derivanti dall’esercizio di aeromobili secondo l’articolo 4.

23 Il concetto di offsetting indica qualsiasi tipo di compensazione, vale a dire l’acquisto di certificati per le riduzioni delle emissioni realizzate al di fuori dell’impresa. Il termine «compensazione» non viene utilizzato in quanto questo concetto è strettamente legato allo strumento della compensazione nella legge sul CO2. 14/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275