Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

effetto cumulativo determini la riduzione delle emissioni di gas serra e sia rispettato il percorso di riduzione di cui alla lettera e. L’effetto cumulativo dei provvedimenti per l’impiego delle NET consente a sua volta il rispetto del percorso di sviluppo delle capacità per la compensazione delle emissioni di gas serra residue. Un simile percorso di sviluppo delle capacità deve essere allestito conformemente alla lettera f. L’effetto cumulativo di tutti i provvedimenti elencati comporta il raggiungimento dell’obiettivo di un saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2050. L’elenco dei provvedimenti può includere anche misure non tecnologiche, per esempio a orientamento strategico o di tipo comportamentale. I provvedimenti devono essere presentati come indicato nell’articolo 7.

Il percorso di riduzione delle emissioni di gas serra delle imprese di cui alla lettera e si orienta ai valori indicativi per settore di cui all’articolo 4 LOCli. Un’impresa di servizi si orienta agli obiettivi per gli edifici per i propri edifici e agli obiettivi per i trasporti per i suoi veicoli di servizio. Un’impresa industriale si orienta agli obiettivi per l’industria per i propri impianti ed edifici e agli obiettivi per i trasporti per i suoi veicoli. L’anno di riferimento del percorso di riduzione è stabilito in base alle raccomandazioni del Protocollo GHG21. Il percorso di riduzione contiene obiettivi intermedi almeno per il 2030 e il 2040 e tra questi obiettivi e a partire dal 2040 al 2050 seguirà un andamento lineare. Si raccomanda di definire obiettivi intermedi anche per il 2035 e il 2045. Inoltre, è possibile utilizzare altre metodologie o percorsi di riduzione non lineari. Eventualmente la metodologia dovrà essere descritta, motivandone la scelta. Si possono ipotizzare per esempio percorsi di riduzione non lineari conformi alla prassi ordinaria del settore in questione in Svizzera o all’estero.

Il percorso di sviluppo delle capacità per l’impiego di NET (lett. f) rappresenta l’effetto dei provvedimenti per lo stoccaggio permanente del CO2 biogeno o atmosferico attuati all’interno dell’impresa e l’acquisto di certificati per l’impiego delle NET per la compensazione delle emissioni di gas serra rimanenti entro il 2050. Le imprese possono raggiungere l’obiettivo di emissioni nette pari a zero anche già prima del 2050 e definire successivamente un percorso verso emissioni nette negative. Gli attestati per le emissioni negative conseguite all’estero devono soddisfare i requisiti risultanti dall’Accordo di Parigi (in particolare il requisito di evitare i doppi conteggi).

Articolo 6 Cronoprogrammi per settori

Le associazioni di categoria possono elaborare o far elaborare cronoprogrammi per le loro piccole e medie imprese (PMI) (cpv. 1). Per PMI ai sensi della presente ordinanza s’intende un’impresa che presenta un consumo annuo di calore inferiore a 5 GWh o un consumo annuo di elettricità inferiore a 0,5 GWh (delimitazione secondo l’articolo sui grandi consumatori22). Il cronoprogramma per settore è adatto soprattutto per i settori omogenei. Si parla di omogeneità di un settore quando le diverse imprese del settore hanno attività e processi analoghi. L’associazione di categoria definisce il suo gruppo target nel cronoprogramma per settore e mostra in che misura ritiene tale gruppo omogeneo. L’elaborazione di un cronoprogramma per settore inizia con l’analisi individuale di una serie di PMI rappresentative. I risultati di tale analisi confluiscono nel cronoprogramma per settore.

Il contenuto di un cronoprogramma per settore si differenzia in alcuni punti dal cronoprogramma di un’impresa individuale. Invece di un bilancio individuale delle emissioni di gas serra viene descritta la ripartizione specifica per settore delle emissioni dirette e indirette, in percentuale (cpv. 2 lett. a). Come nei cronoprogrammi individuali, la considerazione delle emissioni di gas serra a monte e a valle è facoltativa, ma raccomandata. Gli impianti e i processi rilevanti per il clima devono essere descritti in modo specifico per settore e non individualmente per impresa (lett. b). Lo stesso vale per la descrizione delle soluzioni tecniche (lett. c) e per l’elenco dei provvedimenti (lett. d). L’elenco dei provvedimenti specifici per settore deve contenere una stima relativa dell’effetto dei provvedimenti sull’intero settore, in percen-

21Cfr. Homepage | GHG Protocol

22Aiuto all’esecuzione EN-140. Grandi consumatori. Conferenza dei direttori cantonali dell’energia,

2017. Consultabile all’indirizzo: www.endk.ch > Esperti > Aiuti all’esecuzione > Da EN-100 a EN-142 (MoPEC 2014) > EN-140.

13/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275