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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine
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Regolamento sanitario internazionale (2005)
adottare le modalità di collaborazione necessarie con gli organismi internazionali competenti che, se opportuno, possono sostenerne il funzionamento.
Articolo 55
Emendamenti
1. Gli emendamenti al presente Regolamento possono essere proposti da qualsiasi Stato Parte o dal Direttore generale. Tali proposte di emendamenti devono essere presentate all’Assemblea mondiale della Sanità affinché vengano prese in esame.
2. Il testo degli emendamenti proposti deve essere comunicato a tutti gli Stati Parti dal Direttore generale almeno quattro mesi prima dell’Assemblea mondiale della Sanità in cui verranno sottoposti.
3. Gli emendamenti al presente Regolamento adottati dall’Assemblea mondiale della Sanità ai sensi del presente articolo entreranno in vigore in tutti gli Stati Parti in base alle stesse condizioni e soggetti agli stessi diritti e doveri, come stabilito dall’articolo 22 della Costituzione dell’OMS e dagli articoli 59–64 del presente Regolamento, a condizione che siano rispettati i periodi stabiliti da tali articoli per quanto riguarda gli emendamenti del presente Regolamento.
Articolo 56
Composizione delle vertenze
1. In caso di vertenza tra due o più Stati Parti relativamente all’interpretazione o applicazione di tale Regolamento, gli Stati Parti interessati devono cercare in prima istanza di dirimere la vertenza tramite negoziati o qualsiasi altro mezzo pacifico scelto da loro, inclusi buoni offici, mediazione o conciliazione. Il mancato raggiungimento di un accordo non deve sciogliere le parti coinvolte nella vertenza dalla responsabilità di continuare a cercare una soluzione.
2. Nel caso in cui la vertenza non sia stata composta tramite i mezzi descritti nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati Parti interessati possono decidere di affidare la vertenza al Direttore generale, il quale deve fare il possibile per dirimerla.
3. In qualsiasi momento uno Stato Parte può dichiarare in forma scritta al Direttore generale che accetta l’arbitraggio obbligatorio per quanto riguarda le vertenze relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Regolamento di cui è parte o per quanto riguarda una vertenza specifica, in relazione a qualsiasi altro Stato Parte che accetti tale obbligo. L’arbitrato deve essere svolto in accordo con le Regole opzionali della Corte permanente di arbitrato per l’arbitrato di vertenze tra due Stati Parti applicabili nel momento in cui viene avanzata una richiesta di arbitrato. Gli Stati Parti che hanno concordato di accettare l’arbitrato obbligatorio devono accettare il lodo arbitrale vincolante e definitivo. Il Direttore generale deve informare l’Assemblea mondiale della Sanità riguardo tale misura, ove ritenuto necessario.
4. Nulla nel presente Regolamento deve pregiudicare i diritti degli Stati Parti derivanti da accordi internazionali di cui potrebbero fare parte, per ricorrere ai meccanismi di composizione delle vertenze di altre organizzazioni intergovernative o stabiliti da eventuali accordi internazionali.
5. Nel caso di vertenza tra l’OMS e uno o più Stati Parti relativamente all’interpretazione o all’applicazione del presente Regolamento, la questione dovrà essere presentata all’Assemblea mondiale della Sanità.
Articolo 57
Relazione con altri accordi internazionali
1. Gli Stati Parti riconoscono che l’RSI e altri accordi internazionali relativi debbano essere interpretati in modo da essere compatibili. Le disposizioni dell’RSI non devono pregiudicare i diritti e i doveri degli Stati Parti derivanti da altri accordi internazionali.
2. Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nulla del presente Regolamento deve impedire agli Stati Parti di avere determinati interessi in comune relativi alle loro condizioni sanitarie, geografiche, sociali o economiche, di concludere trattati o intese speciali per facilitare l’applicazione del presente Regolamento, e in particolare relativamente:
(a) allo scambio diretto e rapido di informazioni di sanità pubblica tra territori confinanti e Stati diversi;
(b) alle misure sanitarie da applicare al traffico costiero internazionale e al traffico internazionale in acque entro la loro giurisdizione;
(c) alle misure sanitarie che devono essere applicate in territori contigui di Stati diversi a livello della loro frontiera comune;
(d) alle disposizioni per il trasporto di persone affette o resti umani affetti tramite mezzi di trasporto specifici per tale scopo; e
(e) a derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, decontaminazione o altro trattamento studiato per rendere le merci prive di agenti patogeni.
3. Con ogni riserva sui loro doveri in base al presente Regolamento, gli Stati Parti che facciano parte di un’organizzazione per l’integrazione economica regionale devono applicare, nell’ambito delle loro relazioni reciproche, le regole comuni in vigore in tale organizzazione per l’integrazione economica regionale.