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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

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Regolamento sanitario internazionale (2005)

internazionali e, se del caso, per rafforzare il finanziamento sostenibile a sostegno dell’applicazione del presente Regolamento.

2 ter. Ai sensi del paragrafo 1(c), gli Stati Parti si impegnano a collaborare, nella misura del possibile, per: a) stimolare i modelli di governance e di funzionamento degli enti e dei meccanismi di finanziamento esistenti a essere rappresentativi a livello regionale e a rispondere alle esigenze e alle priorità nazionali dei Paesi in via di sviluppo ai fini dell’applicazione del presente Regolamento; e b) identificare le risorse finanziarie necessarie per rispondere in maniera equa alle esigenze e alle priorità dei Paesi in via di sviluppo, anche per sviluppare, rafforzare e mantenere le capacità essenziali e permettere l’accesso a queste risorse, in particolar modo tramite il Meccanismo di coordinamento finanziario definito ai sensi dell’articolo 44 bis.

2 quater. Il Direttore generale sostiene le attività di collaborazione di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo, ove opportuno. Gli Stati Parti e il Direttore generale presentano i risultati ottenuti nell’ambito dei rapporti presentati all’Assemblea mondiale della Sanità.

3. La collaborazione in base al presente articolo deve essere implementata tramite canali multipli, inclusi quelli bilaterali, attraverso reti regionali e gli Uffici regionali dell’OMS, nonché organizzazioni intergovernative ed enti internazionali.

Articolo 44 bis Meccanismo di coordinamento finanziario

1. Viene stabilito un Meccanismo di coordinamento finanziario (il Meccanismo) al fine di: a) favorire la messa a disposizione di un finanziamento tempestivo, prevedibile e sostenibile per implementare il presente Regolamento a sostegno dello sviluppo, del rafforzamento e del mantenimento delle capacità essenziali di cui all’allegato 1 del presente Regolamento, comprese le capacità rilevanti in caso di emergenza pandemica; b) cercare di aumentare il più possibile i fondi disponibili per le esigenze e le priorità di implementazione degli Stati Parti, e in particolare dei Paesi in via di sviluppo; e c) impegnarsi a mobilitare nuove risorse finanziarie supplementari e a incrementare l’impiego efficiente degli strumenti di finanziamento esistenti ai fini dell’implementazione effettiva del presente Regolamento.

2. A sostegno degli obiettivi presentati nel paragrafo 1 del presente articolo, il Meccanismo svolge, tra l’altro, le attività seguenti: a) utilizza o effettua analisi pertinenti delle esigenze e delle lacune; b) promuove l’armonizzazione, la coerenza e il coordinamento degli strumenti di finanziamento esistenti; c) registra tutte le fonti di finanziamento disponibili per sostenere l’implementazione e comunica queste informazioni agli Stati Parti; d) fornisce agli Stati Parti che ne fanno richiesta consulenza e sostegno che permettano loro di trovare e richiedere risorse finanziarie per rafforzare le capacità essenziali, comprese quelle rilevanti in caso di emergenza pandemica; e e) mobilita contributi pecuniari volontari per le organizzazioni e gli altri enti che sostengono gli Stati Parti nello sviluppo, nel rafforzamento e nel mantenimento delle capacità essenziali, comprese quelle rilevanti in caso di emergenza pandemica.

3. Per quanto riguarda l’implementazione del presente Regolamento, il Meccanismo opera sotto l’autorità e la condotta dell’Assemblea mondiale della Sanità ed è responsabile nei suoi confronti.

Articolo 45

Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni sanitarie raccolte o ricevute da uno Stato Parte, ai sensi del presente Regolamento, da un altro Stato Parte o dall’OMS relative ad una persona identificata o identificabile verranno mantenute riservate ed elaborate in modo anonimo in base al diritto nazionale.

2. Fermo restando il paragrafo 1, gli Stati Parti possono elaborare e rivelare ed elaborare i dati personali se indispensabile ai fini della valutazione e della gestione di un rischio per la sanità pubblica; tuttavia, gli Stati Parti, in base al diritto nazionale, e l’OMS devono assicurare che i dati personali siano:

(a) elaborati in modo equo e legale e non elaborati ulteriormente in modo incompatibile con tale scopo;

(b) adeguati, pertinenti e non eccessivi in relazione a tale scopo;

(c) precisi e, se necessario, aggiornati; deve essere attuato ogni ragionevole provvedimento per assicurare che i dati non precisi o incompleti siano cancellati o rettificati; e

(d) conservati solo per il periodo necessario.