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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

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Regolamento sanitario internazionale (2005)

3. Il rapporto del Comitato di revisione deve essere presentato al Direttore generale che comunica la propria opinione e i propri suggerimenti all’Assemblea mondiale della Sanità o al Comitato esecutivo per la loro considerazione e seguito.

Articolo 53

Procedura per le raccomandazioni permanenti

Qualora il Direttore generale consideri una raccomandazione permanente necessaria e adeguata a un rischio specifico per la sanità pubblica, il Direttore generale deve richiedere l’opinione del Comitato di revisione. In aggiunta ai relativi paragrafi degli articoli 50–52, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) le proposte relative a raccomandazioni permanenti, alla loro modifica o cessazione possono essere sottoposte al Comitato di revisione dal Direttore generale o dagli Stati Parti tramite il Direttore generale;

(b) ogni Stato Parte può sottoporre informazioni pertinenti affinché vengano prese in esame dal Comitato di revisione;

(c) il Direttore generale può richiedere a qualsiasi Stato Parte, organizzazione intergovernativa o non governativa in rapporti ufficiali con l’OMS di mettere a disposizione del Comitato di revisione informazioni in suo possesso relative alle proposte di raccomandazioni permanenti come specificato dal Comitato di revisione;

(d) il Direttore generale può, su richiesta del Comitato di revisione o su sua iniziativa diretta nominare uno o più esperti tecnici con il compito di consigliare il Comitato di revisione. Tali rappresentanti non avranno il diritto di voto;

(e) tutti i rapporti contenenti il punto di vista e i consigli del Comitato di revisione relativamente alle raccomandazioni permanenti devono essere inoltrati al Direttore generale affinché vengano presi in esame. Il Direttore generale comunica l’opinione e il parere del Comitato di revisione all’Assemblea mondiale della Sanità;

(f) il Direttore generale deve comunicare agli Stati Parti qualsiasi raccomandazione permanente nonché l’eventuale modifica o cessazione di tali raccomandazioni assieme all’opinione del Comitato di revisione; e

(g) le raccomandazioni permanenti devono essere presentate dal Direttore generale alla successiva Assemblea mondiale della Sanità affinché vengano prese in esame.

PARTE X – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Rapporti e verifiche

1. Gli Stati Parti e il Direttore generale devono comunicare all’Assemblea mondiale della Sanità i progressi nell’implementazione del presente Regolamento come stabilito dall’Assemblea mondiale della Sanità.

2. L’Assemblea mondiale della Sanità deve prendere periodicamente in esame gli effetti prodotti dal presente Regolamento, compreso il finanziamento per la sua implementazione effettiva. A tale scopo, può richiedere la consulenza del Comitato di revisione tramite il Direttore generale. La prima verifica deve avvenire non più tardi di cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Periodicamente, l’OMS deve condurre studi per verificare e valutare gli effetti prodotti dall’allegato 2. La prima verifica deve iniziare al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento. I risultati di tali verifiche devono essere presentati all’Assemblea mondiale della Sanità affinché vengano presi in esame, ove ritenuto opportuno.

Articolo 54 bis Comitato degli Stati Parti per l’implementazione del Regolamento sanitario internazionale (2005)

1. Il Comitato degli Stati Parti per l’applicazione del Regolamento sanitario internazionale (2005) è istituito per facilitare l’applicazione effettiva del presente Regolamento, in particolare degli articoli 44 e 44 bis. Il Comitato ha natura esclusivamente facilitativa e consultiva e opera in modo non antagonistico, non punitivo, costruttivo e trasparente, ispirandosi ai principi presentati all’articolo 3. A questo fine: a) il Comitato mira a promuovere e sostenere l’apprendimento, lo scambio di buone prassi e la cooperazione tra gli Stati Parti per l’applicazione effettiva del presente Regolamento; b) il Comitato crea un sottocomitato incaricato di fornire consulenza tecnica e di presentargli un rendiconto.

2. Il Comitato è composto da tutti gli Stati Parti e si riunisce almeno una volta ogni due anni. I suoi termini di riferimento, compresa la modalità di svolgimento dei lavori, e quelli del sottocomitato sono adottati tramite consenso alla prima riunione del Comitato.

3. Il Comitato è dotato di un presidente e di un vicepresidente, eletti dal Comitato tra i suoi membri rappresentanti degli Stati Parti, che restano in carica per due anni a rotazione su base regionale.2

4. In occasione della sua prima riunione, il Comitato adotta tramite consenso i termini di riferimento del Meccanismo di coordinamento finanziario istituito all’articolo 44 bis e le modalità di operazionalizzazione e governance, e può

2 Ai fini della presente disposizione, la Santa Sede e il Liechtenstein sono considerati come appartenenti alla Regione europea dell’OMS, restando inteso che questa disposizione non inficia il loro statuto di Stati Parti (non membri dell’OMS) del Regolamento sanitario internazionale (2005).