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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine
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Regolamento sanitario internazionale (2005)
3. Su richiesta e nella misura possibile, l’OMS deve fornire all’interessato i propri dati personali di cui al presente articolo in forma intelligibile, senza spese o ritardi eccessivi e, se necessario, permetterne la correzione.
Articolo 46
Trasporto e trattamento di sostanze biologiche, reagenti e materiali a fini diagnostici
In base al presente Regolamento, gli Stati Parti devono, nel rispetto del diritto nazionale e prendendo in considerazione le relative linee guida internazionali, facilitare il trasporto, l’ingresso, l’uscita, la lavorazione e lo smaltimento di sostanze biologiche e campioni diagnostici, reagenti e altri materiali diagnostici a fini di verifica e risposta di sanità pubblica.
PARTE IX – REGISTRO DEGLI ESPERTI RSI, COMITATO DI EMERGENZA E COMITATO DI REVISIONE
Capitolo I – Registro degli esperti RSI
Articolo 47
Composizione
Il Direttore generale deve istituire un registro composto da esperti in tutti i relativi settori di competenza (di seguito denominato «Registro degli esperti RSI»). Il Direttore generale deve nominare i membri del Registro degli esperti RSI in accordo con il Regolamento dell’OMS per i comitati e i gruppi consultivi di esperti (di seguito «Regolamento per i gruppi consultivi dell’OMS») se non diversamente specificato nel presente Regolamento. In aggiunta, il Direttore generale deve nominare un membro dietro richiesta di ogni Stato Parte e, se necessario, esperti proposti dalle relative organizzazioni di integrazione economica regionali e intergovernative. Gli Stati Parti interessati devono notificare al Direttore generale le qualifiche e i campi di esperienza di ogni esperto per cui sia stata effettuata la domanda di partecipazione. Il Direttore generale deve informare periodicamente gli Stati Parti e le relative organizzazioni intergovernative e regionali per l’integrazione economica relativamente alla composizione del Registro degli esperti RSI.
Capitolo II – Comitato di emergenza
Articolo 48
Termini di riferimento e composizione
1. Il Direttore generale istituisce un Comitato di emergenza che, dietro richiesta del Direttore generale, fornisce il proprio punto di vista su:
(a) il fatto che un evento costituisca o meno un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, compresa
un’emergenza pandemica;
(b) il termine di un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, compresa un’emergenza pandemica; e
(c) la proposta di emanazione, modifica, estensione o cessazione di raccomandazioni temporanee.
1 bis. Il Comitato di emergenza è considerato un comitato di esperti ed è soggetto al Regolamento per i gruppi consultivi dell’OMS, salvo disposizione contraria del presente articolo.
2. Il Comitato di emergenza deve essere composto da esperti selezionati dal Direttore generale all’interno del Registro degli esperti RSI e, se necessario, da altri gruppi consultivi di esperti dell’Organizzazione. Il Direttore generale deve determinare la durata della partecipazione al fine di assicurare la sua continuità in considerazione di un evento specifico e delle sue conseguenze. Il Direttore generale deve selezionare i membri del Comitato di emergenza sulla base della competenza e dell’esperienza richieste per ogni particolare sessione e con debito riguardo ai principi di equa rappresentazione geografica. Almeno un membro delI membri del Comitato di emergenza deve esseredovrebbero comprendere almeno un esperto nominato dallo Stato Parte o dagli Stati Parti nel cui territorio si è verificatoverifica l’evento.
3. Il Direttore generale può, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato di emergenza, nominare uno o più esperti tecnici con compiti di consulenza nei confronti del Comitato.
Articolo 49
Procedura
1. Il Direttore generale deve convocare riunioni con il Comitato di emergenza selezionando diversi esperti tra quelli di cui al paragrafo 2 dell’articolo 48, in base ai settori di competenza ed esperienza più attinenti all’evento specifico che si sta verificando. Ai fini del presente articolo, per «incontri» del Comitato di emergenza possono intendersi teleconferenze, videoconferenze o comunicazioni elettroniche.
2. Il Direttore generale deve fornire al Comitato di emergenza l’ordine del giorno e ogni informazione relativa all’evento, includendo informazioni fornite dagli Stati Parti nonché le eventuali raccomandazioni temporanee che il Direttore generale propone per l’emanazione.