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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

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Regolamento sanitario internazionale (2005)

3. Il Comitato di emergenza deve eleggere il proprio Presidente e preparare, in seguito a ogni riunione, un breve resoconto riassuntivo dei verbali e delle delibere, includendo ogni consiglio relativo alle raccomandazioni.

4. Il Direttore generale deve invitare lo Stato Parte o gli Stati Parti nel cui territorio si è verificato l’evento a presentare il proprio o i propri puntio di vista al Comitato di emergenza. A tale scopo, il Direttore generale deve notificare a tale Stato Parte o a tali Stati Parti le date e l’ordine del giorno della riunione del Comitato di emergenza con il maggiore anticipo possibile. Lo Stato Parte interessato o gli Stati Parti interessati, tuttavia, non può o non possono richiedere un rinvio della riunione del Comitato di emergenza per presentare il proprio i propri puntio di vista in merito.

5. Il punto di vista del Comitato di emergenza deve essere inoltrato al Direttore generale per la disamina. Il Direttore generale deve prendere una decisione finale in merito a tali argomenti.

6. Il Direttore generale deve comunicare agli a tutti gli Stati Parti la determinazione e la cessazione di un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, compresa un’emergenza pandemica, le misure sanitarie attuate dallo Stato Parte

interessato o dagli Stati Parti interessati, le raccomandazioni temporanee, compresi gli elementi fattuali sui quali si basano

e la modifica, estensione e cessazione di tali raccomandazioni, assieme alla composizione e al parere del Comitato di emergenza. Il Direttore generale deve informare gli operatori di trasporto degli Stati Parti e le relative agenzie internazionali di tali raccomandazioni temporanee, inclusa la loro modifica, estensione o cessazione. Il Direttore generale deve successivamente rendere pubbliche tali informazioni e raccomandazioni.

7. Gli Stati Parti nei cui territori si sia verificato l’evento possono proporre al Direttore generale la cessazione dell’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, compresa un’emergenza pandemica, e/o delle raccomandazioni temporanee e possono a tale scopo presentare una relazione al Comitato di emergenza.

Capitolo III – Comitato di revisione

Articolo 50

Condizioni di riferimento e composizione

1. Il Direttore generale deve istituire un Comitato di revisione con le seguenti funzioni:

(a) inoltrare raccomandazioni tecniche al Direttore generale relative a emendamenti al presente Regolamento;

(b) fornire consulenza tecnica al Direttore generale relativamente alle raccomandazioni permanenti e a eventuali modifiche o alla cessazione delle stesse; e

(c) fornire consulenza tecnica al Direttore generale su eventuali argomenti presentatigli dal Direttore generale relativi agli effetti prodotti dal presente Regolamento.

2. Il Comitato di revisione deve essere considerato come un comitato di esperti e deve essere soggetto al Regolamento dei gruppi consultivi dell’OMS, salvo che il presente articolo non disponga diversamente.

3. I membri del Comitato di revisione devono essere selezionati e nominati dal Direttore generale tra gli esperti iscritti nel Registro degli esperti RSI e, se necessario, da altri gruppi consultivi di esperti dell’Organizzazione.

4. Il Direttore generale deve definire il numero di membri da invitare alle riunioni del Comitato di revisione, decidere la data e la durata e convocare il Comitato.

5. Il Direttore generale deve nominare i membri del Comitato di revisione per la durata dei lavori di una sola sessione.

6. Il Direttore generale deve selezionare i membri del Comitato di revisione sulla base dei principi di equa rappresentazione geografica, di equilibrio tra i sessi, di equilibrio tra gli esperti provenienti da Paesi industrializzati e in via di sviluppo, di rappresentazione delle diverse opinioni scientifiche, degli approcci e delle esperienze pratiche nelle varie parti del mondo e di un adeguato equilibrio interdisciplinare.

Articolo 51

Condotta dei lavori

1. Le decisioni del Comitato di revisione devono essere prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.

2. Il Direttore generale deve invitare gli Stati Membri, le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate nonché le altre attinenti organizzazioni intergovernative e non governative ufficialmente in relazione con l’OMS a designare rappresentanti che partecipino alle sessioni del Comitato. Tali rappresentanti devono presentare memorandum e, con il consenso del Presidente, realizzare relazioni sugli argomenti oggetto della discussione. Tali rappresentanti non hanno il diritto di voto.

Articolo 52

Rapporti

1. Per ogni sessione, il Comitato di revisione deve redigere un rapporto contenente il punto di vista ed il parere del Comitato. Tale relazione deve essere approvata dal Comitato di revisione prima del termine della sessione. Il punto di vista e i pareri del Comitato di revisione non impegnano l’Organizzazione e devono essere formulati come suggerimento al Direttore generale. Il testo della relazione non può essere modificato senza il consenso del Comitato.

2. Se il Comitato di revisione non è unanime relativamente alle proprie conclusioni, ogni membro avrà il diritto di esprimere la propria contrastante opinione professionale in una relazione individuale o di gruppo, contenente le ragioni alla base dell’opinione divergente, e facente parte integrante del rapporto del Comitato.