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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

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Regolamento sanitario internazionale (2005)

pandemica, o da altri Stati Parti, relative a persone, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, compresi i prodotti sanitari utili, e/o pacchi postali per evitare o ridurre la diffusione internazionale di malattie ed evitare inutili interferenze con il traffico internazionale.

2 bis. Nel momento in cui comunica agli Stati Parti l’emanazione, la modifica o il prolungamento delle raccomandazioni temporanee, il Direttore generale dovrebbe trasmettere le informazioni disponibili sugli eventuali meccanismi coordinati dall’OMS relativi all’accesso ai prodotti sanitari utili e alla loro allocazione, così come su altri meccanismi e reti di allocazione e distribuzione.

3. Ai sensi della procedura di cui all’articolo 49, le raccomandazioni temporanee possono avere termine in qualsiasi momento e decadono automaticamente dopo tre mesi dalla loro promulgazione. Possono essere modificate o estese a periodi supplementari fino a tre mesi. Le raccomandazioni temporanee possono non andare oltre la seconda Assemblea mondiale della Sanità successiva alla determinazione dell’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, compresa un’emergenza pandemica, a cui si riferiscono.

Articolo 16

Raccomandazioni permanenti

1. L’OMS può emanare ai sensi dell’articolo 53 raccomandazioni permanenti relative a misure sanitarie appropriate con applicazione ordinaria o periodica. Tali misure possono essere applicate dagli Stati Parti relativamente a persone, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, compresi i prodotti sanitari utili, e/o pacchi postali per rischi di sanità pubblica presenti e specifici, al fine di evitare o ridurre la diffusione internazionale di malattie ed evitare inutili interferenze con il traffico internazionale. Ai sensi dell’articolo 53, l’OMS può modificare o porre fine a tali raccomandazioni, ove ritenuto opportuno.

2. Nel momento in cui comunica agli Stati Parti l’emanazione, la modifica o il prolungamento delle raccomandazioni permanenti, il Direttore generale dovrebbe trasmettere le informazioni disponibili sugli eventuali meccanismi coordinati dall’OMS relativi all’accesso ai prodotti sanitari utili e alla loro allocazione, così come su altri meccanismi e reti di allocazione e distribuzione.

Articolo 17

Criteri per le raccomandazioni

Nella emanazione, modifica o conclusione di raccomandazioni temporanee o permanenti, il Direttore generale deve considerare:

(a) i punti di vista degli Stati Parti direttamente interessati;

(b) il parere del Comitato di emergenza o del Comitato di revisione, a seconda del caso;

(c) i principi scientifici nonché le prove e le informazioni scientifiche disponibili;

(d) misure sanitarie che, sulla base di una valutazione del rischio adeguata alle circostanze, non siano più restrittive del traffico e del commercio internazionale e più intrusive per le persone rispetto ad alternative ragionevolmente disponibili che permetterebbero di raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria;

d bis) la disponibilità e l’accessibilità dei prodotti sanitari utili;

(e) normative e strumenti internazionali attinenti;

(f) attività intraprese da altre organizzazioni intergovernative ed enti internazionali competenti; e

(g) altre informazioni adeguate e specifiche relative all’evento.

Relativamente alle raccomandazioni temporanee, la considerazione del Direttore generale dei sottoparagrafi (e) e (f) del presente articolo può essere soggetta a limiti imposti da circostanze urgenti.

Articolo 18

Raccomandazioni relative a persone, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali

1. Le raccomandazioni rivolte dall’OMS agli Stati Parti relative a persone possono includere le seguenti indicazioni:

– non si consigliano misure sanitarie specifiche;

– verifica della storia di viaggi nelle aree affette;

– verifica dell’esame medico e delle analisi di laboratorio;

– richiesta di esami medici;

– verifica di prova di vaccinazioni o altra profilassi;

– richiesta di vaccinazioni o altra profilassi;

– osservazione di sanità pubblica di persone sospette;

– quarantena o altre misure di sanità pubblica per persone sospette;

– isolamento e terapia, quando necessari, per le persone affette;

– individuazione dei contatti delle persone affette o sospette;