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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

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Regolamento sanitario internazionale (2005)

– rifiuto dell’ingresso di persone affette o sospette;

– rifiuto dell’ingresso di persone non affette in aree affette; e

– screening in uscita e/o restrizioni su persone provenienti da aree affette.

2. Le raccomandazioni rivolte dall’OMS agli Stati Parti relativamente a bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali possono includere le seguenti indicazioni:

– non si consigliano misure sanitarie specifiche;

– verifica della nota di carico e del percorso;

– ispezioni;

– verifica delle misure prese alla partenza o durante il viaggio per eliminare l’infezione o la contaminazione;

– trattamento di bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali o resti umani per eliminare l’infezione o la contaminazione, inclusi i vettori e i serbatoi;

– uso di misure sanitarie specifiche per assicurare manipolazione e trasporto in sicurezza dei resti umani;

– isolamento o quarantena;

– confisca e distruzione, in condizioni controllate, di bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali infetti, contaminati o sospetti, nel caso che gli altri trattamenti o processi disponibili non diano risultati positivi; e

– rifiuto di partenza o ingresso.

3. Le raccomandazioni emanate dall’OMS rivolte agli Stati Parti tengono conto, laddove appropriato, della necessità di: a) facilitare i viaggi internazionali, in particolare del personale sanitario e di cura e delle persone la cui vita è minacciata o che si trovano in una situazione di emergenza umanitaria. Questa disposizione è con ogni riserva dell’articolo 23 del presente Regolamento; e b) preservare le catene di approvvigionamento internazionali, comprese quelle dei prodotti sanitari utili e delle derrate alimentari.

PARTE IV – PUNTI DI INGRESSO

Articolo 19

Obblighi generali

Oltre agli altri obblighi previsti ai sensi del presente Regolamento, ogni Stato Parte deve:

(a) assicurare che le capacità essenziali di cui alla parte B dell’allegato 1 per i punti di ingresso designati vengano sviluppate entro il periodo riportato nel paragrafo 1 dell’articolo 5 e nel paragrafo 1 dell’articolo 13;

(b) identificare le autorità competenti per ogni punto di ingresso designato nel suo territorio; e

(c) fornire all’OMS, per quanto possibile e se richiesti in risposta a un rischio specifico e potenziale per la sanità pubblica, i dati relativi alle fonti di infezione o contaminazione nei suoi punti di ingresso, includendo i vettori e i serbatoi che potrebbero portare ad una diffusione internazionale di malattie.

Articolo 20

Aeroporti e porti

1. Gli Stati Parti devono designare gli aeroporti e porti che devono sviluppare le capacità essenziali di cui alla parte B dell’allegato 1.

2. Gli Stati Parti devono assicurare che i Certificati di Esenzione dalla sanificazione della Nave e i Certificati di Sanificazione della Nave siano emessi in conformità con i requisiti di cui all’articolo 39 e con il modello fornito nell’allegato 3.

3. Ogni Stato Parte deve inviare all’OMS un elenco dei porti autorizzati ad offrire:

(a) l’emissione di certificati di sanificazione della nave e la prestazione dei servizi di cui agli allegati 1 e 3; o

(b) la sola emissione di certificati di esenzione dalla sanificazione della nave; e

(c) estensione del certificato di esenzione dalla sanificazione della nave per un periodo di un mese fino all’arrivo della nave nel porto in cui il certificato potrà essere ricevuto.

Ogni Stato Parte deve informare l’OMS relativamente ai cambiamenti che possono verificarsi nello stato dei porti elencati. L’OMS deve pubblicare le informazioni ricevute in base al presente paragrafo.

4. L’OMS può, su richiesta dello Stato Parte interessato, decidere di certificare, dopo un esame accurato, che un aeroporto o un porto nel territorio di questo soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 e 3 del presente articolo. Tali certificazioni possono essere soggette a revisione periodica da parte dell’OMS, in consultazione con lo Stato Parte.

5. Ai sensi del presente articolo, l’OMS, in collaborazione con le organizzazioni intergovernative e gli enti internazionali competenti, deve sviluppare e pubblicare le linee guida per la certificazione di aeroporti e porti. L’OMS deve inoltre pubblicare un elenco dei porti e degli aeroporti certificati.