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Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 10 pagine

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Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica

del …

Il Consiglio federale svizzero

visti gli articoli 31 capoverso 2 lettera i, 32 capoverso 2 lettera a e 33, 34 e 60 della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese1 (LAP),

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Sezione 1: Scopo e oggetto

Art. 1 Scopo

1Lo scopo della presente ordinanza è quello di distribuire l’energia elettrica in base al fabbisogno in una situazione di grave penuria.

2Essa disciplina:

a. l’offerta di energia elettrica attraverso la gestione centralizzata della produzione e dello stoccaggio;

b. l’importazione e l’esportazione di energia elettrica;

c. la restrizione del commercio di energia elettrica.

Sezione 2: Gestione centralizzata

Art. 2 Oggetto della gestione

1Sono oggetto della gestione centralizzata:

a. la produzione e lo stoccaggio di energia elettrica da parte di centrali elettriche con una capacità di almeno 10 megawatt, direttamente allacciate a reti di trasporto o di distribuzione ad alta o media tensione;

b. la produzione di energia elettrica da parte delle centrali elettriche delle Ferrovie federali svizzere (FFS), allacciate alla rete elettrica a 16,7 Hz delle ferrovie svizzere.

1RS 531

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