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Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 10 pagine

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Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica «%ASFF_YYYY_ID»

reti di distribuzione devono tenere conto dei costi sostenuti nell’ambito delle differenze di copertura.

Art. 15 Rimunerazione delle centrali elettriche con gestione non

centralizzata

I gestori di centrali elettriche con una capacità inferiore a 10 megawatt che commercializzano direttamente la loro energia sono rimunerati in base ai costi medi per kWh calcolati secondo l’articolo 10 capoverso 2.

Art. 16 Correzione delle serie temporali del profilo di immissione e delle

serie temporali del profilo di carico

1Le serie temporali del profilo di immissione e le serie temporali del profilo di carico dei consumatori finali possono essere corrette fino a sei mesi dopo la chiusura del mese di fornitura sulla base del documento settoriale SDAT-CH.

2Se è necessaria una correzione, la società nazionale di rete ricalcola i costi dopo sei mesi, li pubblica e corregge la rimunerazione.

3I costi ricalcolati devono essere tenuti in considerazione per la fatturazione dei costi secondo l’articolo 13, per la determinazione delle tariffe secondo l’articolo 14 e per la rimunerazione delle centrali elettriche con gestione non centralizzata secondo l’articolo 15.

Art 17 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Nella misura in cui sono in contrasto con il disbrigo delle pratiche finanziarie ai sensi della presente ordinanza, non si applicano le seguenti disposizioni:

a. gli articoli 6 capoverso 5bis, 13 e15a LAEl;

b. gli articoli 15, 30 e 31 LEne;

c. gli articoli 4 capoversi 2-5, 15 capoversi 1 e 2 e 22 capoverso 2 OAEl.

Sezione 4: Centrali elettriche di riserva

Art. 18 Autorizzazione d’esercizio

1Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) rilascia l’autorizzazione d’esercizio alle centrali elettriche di riserva che partecipano alla costituzione della riserva complementare secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera a numero 1 OREI.

2L’autorizzazione deve stabilire quanto segue:

a. le limitazioni delle emissioni per il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto;

b. la limitazione delle emissioni acustiche;

c. le misure di isolamento acustico.