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Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 10 pagine
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Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica «%ASFF_YYYY_ID»
3Può prevedere ulteriori condizioni.
4È pubblicata nel Foglio federale.
Art. 19 Prontezza d’impiego
I gestori delle centrali elettriche di riserva fanno sì che queste ultime siano pronte all’impiego.
Art. 20 Limitazioni delle emissioni
Le emissioni di ossidi di azoto e monossido di carbonio devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
Art 21 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi
Nella misura in cui sono in contrasto con l’impiego di centrali elettriche di riserva ai sensi della presente ordinanza, non si applicano le seguenti disposizioni:
a. l’articolo 11 capoversi 1, 2bise 4, gli articoli 18, 19, 20 capoverso 2 e gli articoli 21 e 25 capoversi 1, 2 e 5, OREI;
b. l’allegato 2 numeri 834 e 836 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 19857 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt).
Sezione 5: Restrizione delle esportazioni e del commercio
Art. 22 Restrizione delle esportazioni
1La Svizzera non può esportare più di [numero] megawattora netti di energia elettrica per [periodo di tempo; ad esempio, numero di giorni o settimane], a meno che non sia obbligata a esportare una quantità maggiore in virtù di un accordo internazionale. Oppure:
1La Svizzera non può esportare più di [numero] megawattora netti di energia elettrica per [periodo di tempo; ad esempio, numero di giorni o settimane] rispetto a quanti ne importa a meno che non sia obbligata a esportare una quantità maggiore in virtù di un accordo internazionale.
2Ciò non riguarda:
a. il transito;
b. l’importazione e l’esportazione di energia elettrica nell’ambito di contratti tra la società nazionale di rete e gestori di reti di trasporto esteri.
3La società nazionale di rete deve gestire e monitorare l’importazione, l’esportazione e il transito di energia elettrica.