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Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 10 pagine

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Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 6: Disposizione penale

Art. 26

Chiunque viola gli obblighi di notifica di cui all’articolo 6 fornendo informazioni non veritiere o incomplete è punito secondo l’articolo 49 LAP.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 27 Sorveglianza e vigilanza

1Il settore specializzato Energia dell’Approvvigionamento economico del Paese (AEP) sorveglia l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente ordinanza da parte dei gestori delle centrali elettriche, della società nazionale di rete, dei FPSS, dei responsabili dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete.

2La ElCom è responsabile della verifica dei costi di produzione notificati dalle centrali elettriche, della rimunerazione secondo gli articoli 10 capoverso 2, 15 e 16 e dei costi di cui all’articolo 12 capoverso 1.

3I gestori delle centrali elettriche forniscono gratuitamente alla ElCom e al settore specializzato Energia dell’AEP tutte le informazioni necessarie all’esercizio della vigilanza.

Art. 28 Rapporti

La società nazionale di rete deve sottoporre regolarmente un rapporto al settore specializzato Energia dell’AEP, all’Associazione delle aziende elettriche svizzere e alla ElCom in merito all’attuazione delle misure ordinate e ai relativi effetti sulla rete di trasporto o distribuzione.

Art. 29 Esecuzione

L’esecuzione della presente ordinanza spetta al settore specializzato Energia dell’AEP, al DATEC, alla ElCom e alla società nazionale di rete.

Art. 30 Entrata in vigore e durata di validità

1La presente ordinanza entra in vigore il ....

2Ha effetto sino al …. .

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd