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Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 10 pagine

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Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 11 Limitazione dei margini

Variante 1

1Per le centrali elettriche controllabili, il margine per chilowattora di energia elettrica prodotta è limitato al 5,11 %.

2Le centrali elettriche non controllabili non ricevono alcun margine aggiuntivo.

3Le disposizioni relative alla limitazione dei margini non si applicano ai gestori di centrali elettriche di riserva che partecipano alla costituzione della riserva complementare secondo la OREI. La loro rimunerazione si basa sulle disposizioni della OREI.

Variante 2

1Il margine aggiuntivo delle centrali elettriche di cui all’articolo 10 capoverso 2 è limitato a zero.

2Le disposizioni relative alla limitazione dei margini non si applicano ai gestori di centrali elettriche di riserva che partecipano alla costituzione della riserva complementare secondo la OREI. La loro rimunerazione si basa sulle disposizioni della OREI.

Art. 12 Calcolo dei costi

1Dopo ogni chiusura mensile la società nazionale di rete calcola i costi medi per chilowattora di energia elettrica del mese precedente, sulla base della rimunerazione dei gestori delle centrali elettriche e dei costi di importazione dell’energia elettrica.

2Pubblica i costi medi per chilowattora sostenuti per il mese precedente in forma adeguata entro il 6° giorno lavorativo successivo ad ogni chiusura mensile.

Art. 13 Fatturazione

1Il 15° giorno lavorativo successivo ad ogni chiusura mensile la società nazionale di rete fattura ai responsabili dei gruppi di bilancio i costi dell’energia elettrica utilizzata dai loro consumatori finali. Concede un termine di pagamento di 30 giorni.

2Entro 5 giorni lavorativi, i responsabili dei gruppi di bilancio devono fatturare questi costi, direttamente o indirettamente attraverso un sottogruppo di bilancio, ai fornitori responsabili dei rispettivi consumatori finali o dei rispettivi gestori delle reti di distribuzione. Il termine di pagamento è di 22 giorni.

3A loro volta i fornitori fatturano i costi ai consumatori finali che hanno esercitato il diritto di accesso alla rete o ai gestori delle reti di distribuzione per i consumatori finali con servizio universale di questi ultimi. Il termine di pagamento è di 14 giorni.

Art. 14 Tariffe

Ai consumatori finali con servizio universale si applicano le tariffe energetiche e per l’utilizzazione della rete stabilite dal gestore della rete di distribuzione. I gestori delle