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Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 10 pagine

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Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 7 Scambio di dati di misurazione

I gestori di rete devono garantire lo scambio dei dati di misurazione in conformità al documento settoriale «Standardisierter Datenaustausch für den Strommarkt Schweiz»4 (SDAT-CH).

Art. 8 Disposizioni della società nazionale di rete

La società nazionale di rete può emanare disposizioni di natura tecnica oppure organizzativa:

a. per la notifica di informazioni relative alla gestione;

b. per il ricorso a centrali elettriche e impianti di stoccaggio;

c. per la trasmissione di energia elettrica nella zona di regolazione Svizzera.

Art 9 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Nella misura in cui sono in contrasto con la gestione centralizzata ai sensi della presente ordinanza, non si applicano le seguenti disposizioni:

a. gli articoli 13, 15a, 18 capoverso 6 e 20 capoverso 2 lettera b LAEl;

b. l’articolo 15 della legge federale del 30 settembre 20165 sull’energia (LEne);

c. l’articolo 22 capoverso 1 e 26 capoversi 1 e 2 OAEl.

Sezione 3: Rimunerazione, regolamentazione dei margini e fatturazione

Art. 10 Rimunerazione delle centrali elettriche con gestione centralizzata

1I gestori delle centrali elettriche ricevono una rimunerazione per l’energia elettrica che forniscono alla società nazionale di rete.

2Per ogni centrale elettrica la società nazionale di rete calcola la rimunerazione dopo ogni chiusura mensile sulla base delle serie temporali del profilo di immissione plausibilizzate dei gestori, dei costi di produzione e di un margine aggiuntivo limitato.

3I FPSS ricevono l’accredito entro il 15° giorno lavorativo di ogni mese.

4Devono corrispondere la rimunerazione ai gestori delle centrali entro 30 giorni.

5In deroga al capoverso 2, la società nazionale di rete deve rimunerare i gestori delle centrali elettriche di riserva secondo l’ordinanza sulla riserva invernale6 (OREI).

4Consultabile, in tedesco, all’indirizzo: VSE Branchenempfehlung: Standardisierter

Datenaustausch für den Strommarkt Schweiz; Umsetzungsdokument für die

standardisierten Datenaustauschprozesse im Strommarkt Schweiz; parti «SDAT-CH Grundlagen und Definitionen» del dd.mm.jjjj e «SDAT-CH

Messdatenaustauschprozesse» del dd.mm.jjjj.

5 RS 730.0

6 RS 734.722