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Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 10 pagine

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Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica «%ASFF_YYYY_ID»

elettriche in proporzione alle riserve energetiche disponibili. A tal fine, tiene conto dei criteri di cui all’articolo 3 capoverso 3.

6Sono considerate controllabili le centrali ad accumulazione, le centrali di pompaggio, le centrali di pompaggio-turbinaggio nonché le centrali a gas.

7I gestori delle centrali elettriche devono utilizzare le capacità delle loro centrali e le capacità degli impianti di stoccaggio in conformità con le disposizioni della società nazionale di rete secondo i capoversi 4 e 5.

Art. 5 Garanzia dei flussi informativi e finanziari

I FPSS devono garantire i flussi informativi e finanziari tra la società nazionale di rete e le centrali elettriche loro assegnate secondo l’articolo 2 capoverso 1.

Art. 6 Obblighi di notifica

1I gestori delle centrali elettriche devono notificare ai FPSS, all’attenzione della società di rete nazionale, in particolare i seguenti dati:

a. la produzione pianificata e non controllabile di energia elettrica;

b. il contenuto energetico degli impianti di stoccaggio;

c. gli afflussi d’acqua e le forniture di carburante previste;

d. la potenza continua di una centrale elettrica nell’arco di 24 ore;

e. la produzione minima e la potenza minima;

f. l’energia di pompaggio massima giornaliera che può essere ricevuta;

g. la capacità di pompaggio minima e massima per ogni pompa;

h. le bande di regolazione delle centrali elettriche relative alla potenza di regolazione primaria e secondaria per il funzionamento di turbine e pompe;

i. per ogni centrale elettrica, il punto di lavoro risultante dalla banda di regolazione secondaria per il funzionamento di turbine e pompe;

j. l’energia stoccata necessaria per rendere disponibile la banda di regolazione secondaria per il funzionamento di turbine e pompe.

2Devono notificare senza indugio alla società nazionale di rete e alla Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) i costi di produzione sostenuti da ogni centrale per la produzione di energia elettrica. I costi di produzione devono essere calcolati secondo le istruzioni della ElCom. I gestori delle centrali elettriche di riserva sono esenti dall’obbligo di notifica di cui al presente capoverso.

3I responsabili dei gruppi di bilancio con punti di misurazione devono notificare alla società nazionale di rete le loro previsioni di consumo, produzione e pompaggio.