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Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 10 pagine

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Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 23 Restrizione del commercio di energia elettrica

1Le disposizioni dei negozi giuridici, in particolare in materia di prezzi e quantità, che si riferiscono alla fornitura fisica di energia elettrica in Svizzera e che sono in contrasto con la presente ordinanza non hanno alcun effetto. Fanno eccezione:

a. negozi giuridici della società nazionale di rete o di una società da essa autorizzata che permettono l’importazione e l’esportazione di energia elettrica;

b. diritti di acquisto transfrontalieri previsti da contratti a lungo termine.

2Le disposizioni derivanti da negozi giuridici, in particolare in materia di prezzi e quantità, che si riferiscono alla produzione di energia elettrica in Svizzera e alla sua fornitura fisica all’estero e che sono in contrasto con la presente ordinanza non hanno effetto durante il periodo di validità della stessa.

3I negozi giuridici tramite i quali sono state acquistate all’asta capacità di trasporto transfrontaliere di cui è già stato confermato utilizzo e i quali sono in contrasto con la presente ordinanza non hanno effetto.

4La restrizione non riguarda i casi che prevedono garanzie di origine di cui all’articolo 9 LEne.

Art. 24 Diritti di acquisto transfrontalieri

I responsabili dei gruppi di bilancio devono garantire, assieme ai loro gruppi di bilancio, l’applicazione dei diritti di acquisto transfrontalieri di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera b, a condizione che ciò serva a importare energia elettrica in Svizzera.

Art 25 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Nella misura in cui si dimostrano in conflitto con le restrizioni alle esportazioni e al commercio previste dalla presente ordinanza, non si applicano le seguenti disposizioni:

a. gli articoli 13, 17 e 18 capoverso 6 LAEl;

b. l’articolo 11 capoversi 2 e 3 e l’articolo 26 capoverso 1 OAEl.