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Consultazione 2024/90: Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica e ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese · 10 pagine
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Ordinanza sulla gestione centralizzata dell’offerta di energia elettrica «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 23 Restrizione del commercio di energia elettrica
1Le disposizioni dei negozi giuridici, in particolare in materia di prezzi e quantità, che si riferiscono alla fornitura fisica di energia elettrica in Svizzera e che sono in contrasto con la presente ordinanza non hanno alcun effetto. Fanno eccezione:
a. negozi giuridici della società nazionale di rete o di una società da essa autorizzata che permettono l’importazione e l’esportazione di energia elettrica;
b. diritti di acquisto transfrontalieri previsti da contratti a lungo termine.
2Le disposizioni derivanti da negozi giuridici, in particolare in materia di prezzi e quantità, che si riferiscono alla produzione di energia elettrica in Svizzera e alla sua fornitura fisica all’estero e che sono in contrasto con la presente ordinanza non hanno effetto durante il periodo di validità della stessa.
3I negozi giuridici tramite i quali sono state acquistate all’asta capacità di trasporto transfrontaliere di cui è già stato confermato utilizzo e i quali sono in contrasto con la presente ordinanza non hanno effetto.
4La restrizione non riguarda i casi che prevedono garanzie di origine di cui all’articolo 9 LEne.
Art. 24 Diritti di acquisto transfrontalieri
I responsabili dei gruppi di bilancio devono garantire, assieme ai loro gruppi di bilancio, l’applicazione dei diritti di acquisto transfrontalieri di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera b, a condizione che ciò serva a importare energia elettrica in Svizzera.
Art 25 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi
Nella misura in cui si dimostrano in conflitto con le restrizioni alle esportazioni e al commercio previste dalla presente ordinanza, non si applicano le seguenti disposizioni:
a. gli articoli 13, 17 e 18 capoverso 6 LAEl;
b. l’articolo 11 capoversi 2 e 3 e l’articolo 26 capoverso 1 OAEl.