Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine

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come all’articolo 36 capoverso 2 lettere a, b ed e LPD relative alla comunicazione di dati personali.

L’articolo 57s capoversi 4 e 5 LOGA contiene infine, analogamente all’articolo 36 ca- poversi 3 e 5 LPD, una normativa speciale per la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche nel quadro dell’informazione del pubblico da parte delle autorità.

1.1.5.4 Diritti delle persone giuridiche (art. 57t LOGA)

Per quanto riguarda i diritti che le persone giuridiche possono invocare nei confronti di organi federali in relazione al trattamento e alla comunicazione dei loro dati, l’arti- colo 57t LOGA rinvia al diritto procedurale applicabile. In una procedura amministrativa di prima istanza le persone giuridiche possono esaminare gli atti secondo gli articoli 26 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 196823 sulla procedura amministrativa (PA), far valere il loro diritto d’essere sentiti secondo gli articoli 29 e seguenti PA ed eventualmente impugnare la decisione del competente organo federale. Le persone giuridiche possono pure invocare l’articolo 25a PA, secondo cui chiunque ha un inte- resse degno di protezione può esigere che l’organo federale pronunci una decisione impugnabile. In tal modo le persone giuridiche possono indirettamente, tramite il diritto procedurale, far rettificare o cancellare i loro dati24.

1.2 Necessità d’intervento e obiettivi

Il presente progetto legislativo mira in primo luogo a garantire che non sorgano lacune giuridiche alla scadenza del termine di transizione di cui all’articolo 71 LPD (cfr. cap. 1.1.4). Poiché i dati concernenti persone giuridiche sono stati esclusi dalla defini- zione di dati personali e quindi dal campo d’applicazione della LPD, una volta scaduto il termine di transizione gli organi federali non potranno più fondarsi sulle basi legali contenute negli atti normativi speciali per trattare e comunicare dati personali.

In secondo luogo, il presente progetto è volto a disciplinare espressamente e concre- tizzare a livello di legge i diritti fondamentali, che conformemente all’articolo 13 capo- verso 2 Cost. spettano alle persone giuridiche nei confronti degli organi federali che trattano i loro dati (segnatamente il diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione). Ciò crea chiarezza del diritto e rafforza la posizione delle persone giuridiche. L’attuale rinvio dell’articolo 57t LOGA al diritto procedurale applicabile è problematico dal punto di vista del diritto costituzionale e in particolare permette di invocare i diritti di protezione dei dati soltanto nel quadro di procedure in corso. Inoltre, i diritti fondamentali delle persone giuridiche non sono precisati a sufficienza nella LOGA. La disposizione ha inoltre con- dotto a difficoltà di attuazione. Una componente centrale del diritto all’autodetermina- zione informativa è segnatamente il diritto d’accesso. Le persone giuridiche devono

23 RS 172.021

24 In generale: Messaggio LPD 2017, FF 2017 5939, 6104.