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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
2Nel registro dei certificati protettivi complementari vengono inoltre iscritti con la rispettiva data di pubblicazione:
a. i diritti concessi nonché le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell’esecuzione forzata;
b. le modificazioni relative all’esistenza del certificato pediatrico o al diritto al certificato pediatrico;
c. i cambiamenti di indirizzo del titolare del certificato;
d. i cambiamenti di mandatario o del suo indirizzo;
e. il rifiuto della domanda di rilascio del certificato pediatrico, l’estinzione anticipata, la dichiarazione di nullità e la sospensione del certificato pediatrico.
3Le domande pubblicate sono iscritte provvisoriamente con le indicazioni corrispondenti.
4L’IPI può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altre indicazioni che giudica utili.
5Iscrizioni concernenti concessioni di diritti sul brevetto di base nonché restrizioni al diritto di disporre ordinate per il brevetto di base da tribunali o autorità incaricate dell’esecuzione forzata sono considerate presumibilmente valide per il certificato pediatrico nella medesima misura che per il brevetto di base. L’iscrizione del certificato pediatrico è completata con le indicazioni corrispondenti.
Titolo terzo: Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari
Art. 187 Campo d’applicazione
1Il presente titolo si applica ai certificati protettivi complementari per i principi attivi o le composizioni di principi attivi di un prodotto fitosanitario (certificati per prodotti fitosanitari).
2Nel presente titolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi.
3Le altre disposizioni della presente ordinanza sono pure applicabili, sempre che il titolo quarto LBI, la parte terza titolo primo della presente ordinanza o questo titolo non dispongano altrimenti.
Art. 188 Contenuto della domanda e tassa
1La domanda di rilascio del certificato per prodotti fitosanitari deve contenere:
a. la relativa richiesta;
b. una copia della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio in Svizzera;
c. una copia delle istruzioni per l’uso concernenti il prodotto fitosanitario consegnate all’acquirente finale.