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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 4: Rilascio del certificato pediatrico

Art. 184

Il certificato pediatrico è rilasciato mediante iscrizione nel registro dei certificati protettivi complementari.

Capitolo 5: Fascicolo e registro

Art. 185 Fascicolo

1L’IPI tiene, per ogni certificato pediatrico, un fascicolo che informa sul corso della procedura di esame e sulle modificazioni concernenti l’esistenza del certificato e il diritto al certificato.

2Lo scambio di scritti dell’IPI e delle parti nel quadro della procedura di ricorso non è parte di questo fascicolo.

3I documenti di prova che divulgano segreti di fabbricazione o d’affari sono conservati separatamente su richiesta. Tale conservazione separata è menzionata nel fascicolo.

4Chiunque può consultare il fascicolo.

Art. 186 Contenuto del registro e pubblicazioni

1I certificati pediatrici sono iscritti nel registro dei certificati protettivi complementari con le seguenti indicazioni:

a. il numero del certificato pediatrico composto dal numero del brevetto di base munito di un’aggiunta;

b. il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del titolare del certificato;

c. la data dell’inoltro della domanda;

d. il numero del brevetto di base;

e. la data dell’omologazione secondo l’articolo 179 capoverso 1 lettera b;

f. la designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e il numero di omologazione del medicinale;

g. la data del rilascio del certificato pediatrico;

h. la data della scadenza della validità del certificato pediatrico;

i. la data della domanda di omologazione secondo l’articolo 179 capoverso 1 lettera b;

j. la data dell’eventuale domanda secondo l’articolo 140t capoverso 1 lettera b LBI e l’autorità competente;

k. se del caso, il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del mandatario.