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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
Capitolo 4: Rilascio del certificato pediatrico
Art. 184
Il certificato pediatrico è rilasciato mediante iscrizione nel registro dei certificati protettivi complementari.
Capitolo 5: Fascicolo e registro
Art. 185 Fascicolo
1L’IPI tiene, per ogni certificato pediatrico, un fascicolo che informa sul corso della procedura di esame e sulle modificazioni concernenti l’esistenza del certificato e il diritto al certificato.
2Lo scambio di scritti dell’IPI e delle parti nel quadro della procedura di ricorso non è parte di questo fascicolo.
3I documenti di prova che divulgano segreti di fabbricazione o d’affari sono conservati separatamente su richiesta. Tale conservazione separata è menzionata nel fascicolo.
4Chiunque può consultare il fascicolo.
Art. 186 Contenuto del registro e pubblicazioni
1I certificati pediatrici sono iscritti nel registro dei certificati protettivi complementari con le seguenti indicazioni:
a. il numero del certificato pediatrico composto dal numero del brevetto di base munito di un’aggiunta;
b. il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del titolare del certificato;
c. la data dell’inoltro della domanda;
d. il numero del brevetto di base;
e. la data dell’omologazione secondo l’articolo 179 capoverso 1 lettera b;
f. la designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e il numero di omologazione del medicinale;
g. la data del rilascio del certificato pediatrico;
h. la data della scadenza della validità del certificato pediatrico;
i. la data della domanda di omologazione secondo l’articolo 179 capoverso 1 lettera b;
j. la data dell’eventuale domanda secondo l’articolo 140t capoverso 1 lettera b LBI e l’autorità competente;
k. se del caso, il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del mandatario.