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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 174 Ingiunzione di rispondere e nuovo scambio di scritti

1Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 171 capoversi 1 e 3, l’IPI trasmette la richiesta di revoca della proroga della validità del certificato al titolare del certificato e lo esorta a rispondere e, se del caso, a presentare altri documenti. A tal fine, l’IPI assegna al titolare un termine adeguato.

2La risposta del titolare del certificato è trasmessa al depositante. Se sono state presentate più richieste di revoca della proroga della validità del certificato, l’IPI informa il depositante anche sulle altre richieste.

3Se lo ritiene utile, l’IPI può invitare le parti a un nuovo scambio di scritti.

Art. 175 Decisione finale

Quando gli atti lo consentono, l’IPI decide che:

a. la proroga della validità del certificato è revocata e la richiesta di revoca è accolta; o

b. la proroga della validità del certificato è mantenuta e la richiesta di revoca è respinta.

Art. 176 Registrazione e pubblicazione

1La revoca della proroga della validità del certificato è iscritta nel registro dei certificati protettivi complementari e pubblicata dall’IPI.

2La data della richiesta di revoca e il mantenimento della proroga della validità del certificato sono pubblicati dall’IPI.

Art. 177 Restituzione della tassa di revoca

Qualora circostanze particolari lo giustifichino, l’IPI può restituire la tassa di revoca al depositante se accoglie la richiesta di revoca della proroga della validità del certificato.

Titolo secondo: Certificati protettivi complementari pediatrici per medicinali

Capitolo 1: Campo d’applicazione

Art. 178

1Il presente titolo si applica ai certificati protettivi complementari pediatrici per i principi attivi o le composizioni di principi attivi di un medicinale (certificati pediatrici).

2Nel presente titolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi.

3Le altre disposizioni della presente ordinanza sono pure applicabili, sempre che il titolo quarto della LBI o questo titolo non dispongano altrimenti.