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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 181 Iscrizione provvisoria e pubblicazione delle indicazioni sulle
domande
1Per le domande di rilascio del certificato pediatrico sono iscritte provvisoriamente nel registro dei certificati protettivi complementari le seguenti indicazioni:
a. il numero della domanda;
b. il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del depositante;
c. se del caso, il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del mandatario;
d. la data di deposito della domanda;
e. il numero del brevetto di base;
f. la data dell’omologazione secondo l’articolo 179 capoverso 1 lettera b;
g. la designazione del prodotto coperto dall’omologazione del medicinale per la Svizzera e il numero di omologazione del medicinale;
h. la data dell’eventuale domanda secondo l’articolo 140t capoverso 1 lettera b LBI e l’autorità competente;
i. la data della domanda di omologazione secondo l’articolo 179 capoverso 1 lettera b.
2L’iscrizione provvisoria della domanda di rilascio del certificato pediatrico è effettuata senza indugio non appena la domanda è stata dichiarata ricevibile dall’IPI (art. 182).
Capitolo 3: Esame della domanda di rilascio del certificato pediatrico
Art. 182 Esame al momento del deposito della domanda
1In occasione del deposito della domanda, l’IPI esamina se il termine per il deposito della domanda è rispettato e se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 179 e 180.
2Se le condizioni non sono soddisfatte, l’IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere i difetti rilevati.
3In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 2, l’IPI dichiara la domanda irricevibile.
Art. 183 Esame delle condizioni per il rilascio del certificato pediatrico
1L’IPI esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato pediatrico secondo gli articoli 140t e 140u capoversi 2 e 3 LBI.
2Se tali condizioni non sono soddisfatte, l’IPI assegna al depositante un termine di due mesi per correggere i difetti rilevati.
3In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 2, l’IPI respinge la domanda.