Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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«istanze» è preferito «documenti» in linea con la versione francese, in quanto non si riferisce solo a domande o richieste, ma anche ad atti di altro genere. Il termine «manchevolezze» è rimpiazzato con «difetti», già usato nella OBI in vigore. «Inserto», termine ormai obsoleto, è sostituito con «fascicolo» e «documenti probatori» con «documenti di prova» per uniformità con «mezzi di prova» e sul modello di altre ordinanze relative ai titoli di protezione. Inoltre, il termine «atti tecnici depositati/presentati inizialmente» viene cambiato in «atti tecnici depositati originariamente» per uniformità con l’articolo 58 LBI. Il termine generico «atti» utilizzato nel contesto dell’immunità derivata da un’esposizione è sostituito con «attestato», che, oltre a essere più preciso, è anche più in linea con le altre versoni linguistiche dell’ordinanza. Il termine «dati» è stato rimpiazzato con «indicazioni» laddove in tedesco c’era il termine «Angaben». Infine si è proceduto a uniformare l’uso dei termini «domanda» e «richiesta» in base alla sostituzione di espressioni prevista dalla nLBI. In singoli articoli vengono apportate altre modifiche minime per uniformare la terminologia o il tenore dei capoversi all’interno della OBI, senza alcuna ripercussione dal punto di vista materiale.

Inoltre, la nOBI stabilisce ora chiaramente che l’IPI tiene un registro a sé stante dei CPC, in quanto diritti di protezione indipendenti sui generis. Questa modifica redazionale riguarda diverse disposizioni: negli articoli 160, 170 capoverso 1, 176 capoverso 1 e 184 il termine «registro dei brevetti» viene infatti sostituito con «registro dei certificati protettivi complementari».

3.2 Commento ai singoli articoli

Titolo

Il titolo attuale dell’OBI, che menziona unicamente i brevetti (ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione o OBI), viene precisato e ora fa riferimento anche ai certificati protettivi complementari. In questo modo, il titolo viene adeguato a quello dell’ordinanza del 23 dicembre 19929 sulla protezione dei marchi (OPM), che rinvia a tutti i titoli di protezione ivi disciplinati (ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza). Inoltre la nozione di «brevetti d’invenzione», ormai desueta, è sostituita con «brevetti». Si tratta di modifiche di natura puramente redazionale.

Ingresso

In seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), occorre adeguare anche i rispettivi rimandi nell’ingresso della nOBI. Il rimando all’articolo 59c capoverso 4 LBI (opposizione) è stato stralciato, in quanto con la nLBI viene meno la procedura di opposizione dinanzi all’IPI, peraltro mai utilizzata fino a oggi.

Rimangono invariati i rimandi agli articoli 35b (privilegio degli agricoltori: portata e indennità), 40d capoverso 5 (licenze obbligatorie di esportazione di prodotti farmaceutici), 40e capoverso 5 (disposizioni comuni agli articoli 36–40d), 50a capoverso 4 (esposto dell’invenzione: materiale biologico), 56 capoverso 3 (data di deposito: in generale), 65 (consultazione degli atti), 140l (CPC per medicinali: procedura, registro, pubblicazioni) e 141 (disposizioni finali e transitorie: misure d’esecuzione) LBI nonché all’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 199510 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI).

9 RS 232.111

10 RS 172.010.31 6/78