Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

I capoversi 2–4 disciplinano la lingua in cui l’IPI conduce la procedura di rilascio del brevetto. Questa corrisponde essenzialmente alla lingua degli atti tecnici (se essi sono disponibili in una lingua ufficiale svizzera) o a quella della traduzione presentata successivamente in una di queste lingue (cpv. 2).

L’inglese non può essere la lingua della procedura, quindi, se gli atti tecnici vengono depositati in inglese, la lingua della procedura sarà il tedesco. All’inizio della procedura, il depositante può però, di sua iniziativa, richiedere una volta un’altra lingua ufficiale svizzera come lingua della procedura (cpv. 3).

Capoverso 4: attualmente, per gli atti tecnici depositati in inglese è previsto un termine di 16 mesi per la traduzione (anziché tre mesi come per le altre lingue non ammesse, cfr. art. 50 cpv. 3 e 4 OBI in vigore). Con la presente revisione, tale obbligo di traduzione decade. Ciononostante può accadere che, per ragioni di tempo, gli atti tecnici siano stati depositati in inglese, ma il depositante desideri comunque che vengano esaminati in una lingua ufficiale svizzera. È peraltro anche nell’interesse del legislatore che atti tecnici in inglese, benché per principio ammessi, siano tradotti in una lingua ufficiale svizzera. Per le domande nazionali, la traduzione a titolo volontario potrà ora essere presentata entro tre mesi dalla data di deposito. Siccome per le domande internazionali tale termine sarebbe già scaduto all’inizio della fase nazionale (svizzera), in questi casi la traduzione volontaria può essere presentata all’inizio della fase nazionale. Se il depositante si avvale della possibilità di presentare una traduzione volontaria, la lingua della traduzione diventa anche lingua della procedura. Lo scopo di questa soluzione a più livelli nei capoversi 2–4 è, da un lato, di evitare cambiamenti di lingua e, dall’altro, di permettere all’IPI di comunicare con i depositanti, per quanto possibile, nella lingua degli atti tecnici.

Per evitare cambiamenti di lingua, il capoverso 5 stabilisce, come già l’attuale articolo 4 capoverso 3 OBI, che, una volta scelta, la lingua degli atti tecnici va mantenuta. Questo vale sia per la procedura di rilascio del brevetto sia per un’eventuale successiva procedura di rinuncia parziale. Se il depositante si avvale della possibilità di presentare una traduzione volontaria, eventuali modifiche successive devono avvenire nella lingua della traduzione. Questa norma implica anche che la lingua de gli atti tecnici rilasciati dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) – che corrisponde anche alla lingua della procedura dell’UEB – è determinante anche per gli atti tecnici di rinunce parziali relative a brevetti europei presentate in Svizzera.

I capoversi 6 e 7 disciplinano ulteriori requisiti di traduzione: nel capoverso 6 (corrispondente all’attuale art. 4 cpv. 4 OBI) il termine «altri scritti» viene adeguato alla nuova terminologia («documenti») e integrato con «diversi dagli atti tecnici» per specificare il diverso trattamento dei documenti che non sono atti tecnici (consentiti solo in una lingua ufficiale svizzera) rispetto agli atti tecnici (consentiti sia in una lingua ufficiale svizzera che in inglese).

Il capoverso 7 corrisponde all’attuale articolo 4 capoverso 5 OBI. La modernizzazione linguistica (passaggio dal passivo all’attivo per garantire una maggiore comprensibilità) non ha ripercussioni sul contenuto del capoverso. Il capoverso è ampliato con l’alternativa dell’inglese, affinché i depositanti che presentano documenti di prova in inglese non debbano tradurli. Come finora, sono fatte salve le disposizioni speciali in materia di documenti di priorità (art. 53 cpv. 2) e di attestato dell’immunità derivata da un’esposizione (art. 59 cpv. 3; per il termine «attestato» v. commento all’art. 59). Sono invece stralciate le riserve relative alla procedura di opposizione (dato che quest’ultima è stata abrogata) e alla procedura di revoca concernente la proroga della validità dei CPC,